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ACQUISTO E RINUNCIA EREDITA'


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Ai fini dell’acquisto dell’eredità è necessaria l’esistenza della delazione.

L’eredità non si acquista automaticamente, ma è necessario che il chiamato all’eredità eserciti il diritto di accettazione; solo esercitando tale diritto il chiamato diventa erede.


Il diritto di accettazione non è comunque perenne; infatti esso si prescrive nel termine di 10 anni, decorrente dal giorno dell’apertura della successione.


E’ importante sottolineare che l’accettazione dell’eredità produce i suoi efffetti in maniera retroattiva, ovvero dal momento in cui si è aperta la successione; ciò per evitare l’interruzione di continuità nella titolarità dei rapporti giuridici che facevano capo al de cuius.


Si consideri che l’accettazione dell’eredità può essere comunque impugnata se è effetto di dolo o violenza, e la relativa azione si prescrive in 5 anni decorrenti dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.


L’accettazione, inoltre, può risultare pura e semplice o con beneficio di inventario.


La prima determina una vera e propria confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede nonché la responsabilità del’erede per i debiti ed i legati ereditari anche al di là dei beni che gli sono pervenuti.

L’accettazione con beneficio di inventario, invece, esclude la confusione sopra menzionata con conseguenze davvero interessanti principalmente riguardo i debiti ereditari.

Infatti il beneficio d’inventario permette all’erede di rispondere delle obbligazioni trasmessegli dal defunto solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario.

Ogni chiamato può accettare col beneficio d’inventario, anche in presenza di divieti da parte del testatore. E’, tuttavia, obbligatorio questo modo di accettare l’eredità per i rappresentanti legali sia degli incapaci assoluti e relativi, sia delle persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.

 

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