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AFFIDAMENTO DEI FIGLI

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In seguito alla separazione personale dei coniugi la legge stabilisce che il figlio minore conserva il diritto di mantenere un rapporto continuo ed equilibrato con i propri genitori, di ricevere dagli stessi cura, educazione ed istruzione nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Esistono due tipi di affidamento:

  • Affidamento condiviso
  • Affidamento esclusivo

L’affidamento condiviso comporta l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori.

L’affidamento esclusivo comporta l'affidamento dei figli minori ad un solo genitore.

Sarà il giudice a valutare prioritariamente, in sede di separazione, la duplice possibilità, sempre comunque nell’interesse della prole.

I tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché la misura ed il modo con cui ciascun genitore contribuirà all’educazione, all’istruzione, alla cura ed al mantenimento sararano sempre stabiliti dal giudice.

Si precisa che il genitore non affidatario dovrà versare un assegno di mantenimento per la prole; tale assegno viene generalmente versato mensilmente e conterrà anche tutte quelle somme relative alle spese definite straordinarie ( ad esempio: Spese scolastiche, sportive, mediche o per le vacanze). L’assegno di mantenimento può anche essere corrisposto ai figli maggiorenni, quando questi non abbiano adeguati redditi propri.

affidamento dei Figli Minori condiviso congiunto esclusivo

 

 

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