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ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE

 
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Ai sensi dell’ art. 155 quater c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

In ogni caso si tenga presente che l'assegnazione della casa familiare, in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, spetta di preferenza e ove possibile ( perciò non necessariamente ) al coniuge cui vengono affidati i figli medesimi, mentre, in assenza di figli, può essere utilizzata come strumento per realizzare ( in tutto o in parte ) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri.

Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti conomici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familaire  o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Si precisa che nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, sempre se il mutamento interferisce con le modalità dell affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Assegnazione casa coniugale/familiare coniuge non proprietario

 

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