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AUTORIZZAZIONE A VENDERE I BENI DEL MINORE

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Ai sensi dell’ art. 320 c.c.i genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio, a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni , procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri relativi a tali atti, se  non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione quindi è richiesta la necessità o utilità evidente dell’atto per il proprio figlio e la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.

Si ricorda che vengono definiti atti di straordinaria amministrazione tutti quegli atti che possono incidere in modo sostanziale sulla struttura e sulla consistenza del patrimonio come ad esempio la vendita di un bene immobile.

Nel caso di compimento dell’atto in questione senza la necessaria autorizzazione da parte del giudice, lo stesso è da considerarsi del tutto annullabile.

Il procedimento ha inizio con ricorso al giudice tutelare del luogo di residenza del minore, tranne casi particolari.

 

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