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BENEFICI PER INVALIDI CIVILI

 

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La condizione legale dell’esistenza dll’invalidità civile è che questa superi la percentuale di un terzo.

Sotto tale soglia infatti non esiste invalidità civile, perché al di sotto del 34% non sono riconosciuti né diritti né benefici.

Benefici non economici

 

Il livello minimo richiesto che conferisce un beneficio all’invalido civile è il 34%, presupposto sanitario per ottenere la gratuità di protesi, protesi ed ausili.

Importantissimo beneficio per l’inserimento sociale dell’invalido civile deriva dal riconoscimento di una percentuale superiore al 45%, il diritto al collocamento mirato.

Coloro che sono diventati invalidi civili, in costanza di rapporto di lavoro subordinato, ed a cui sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile, pari o superiore al 60%, possono essere calcolati nella quota di riserva.

Attualmente coloro ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari o superiore al 67%, hanno il diritto di usufruire dell’esenzione parziale del ticket sanitario.

 

Ai lavoratori subordinati, pubblici o privati, disabili, con un riconoscimento di una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 75%, vengono riconosciuti 2 mesi di contribuzione figuarativa per ogni annualità di lavoro effettivamente svolto.

Per ogni avente diritto, la contribuzione figurativa globale non potrà superare i 5 anni.

Si rappresenta che la contribuzione figurativa è utile ai soli fini del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia e dell’anzianità contributiva.

L’attribuzione del beneficio avviene su istanza dell’interessato, da formularsi contestualmente alla domanda di pensione di anzianità o di vecchiaia.

La legge 113/1985 prevede una disciplina di maggior favore per i non vedenti.

Infatti, tale legge prevede il riconoscimento di 4 mesi di anzianità figurativa per ogni anno di effettiva prestazione lavorativa, ai fini del conseguimento del diritto al pensionamento anticipato.

Il periodo massimo di contribuzione figurativa consentito è di 5 anni. Usufruiscono di tale beneficio : i ciechi assoluti e gli ipovedenti ventesimisti e decimisti ; nonché i ciechi di guerra, di lavoro, e per servizio.

Ai sensi del d.lgs. 503/1992, agli invalidi civili in misura non inferiore all’80% non si applicano gli innalzamenti d’età previsti dalla stessa normativa per usufruire della pensione di vecchiaia, per cui l’età resta fissata a 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

 

Benefici economici

La natura giuridica delle provvidenze economiche è molto diversificata. In generale:

  • Le pensioni ( con l’assegno mensile ) hanno una natura integratoria della presunta ridotta capacità reddituale del disabile.
  • Le indennità hanno invece una natura di tipo indennitario, riguardando la condizione esistenziale del disabile, quando sia ridotta la capacità all’indipendenza fisica.

Per l’erogazione delle pensioni o assegno mensile è necessario lo stato di bisogno, ovvero i limiti reddituali, superati i quali all’avente diritto viene sospesa l’erogazione. Non è invece previsto tale stato di bisogno nel caso di indennità.

Qualora fosse accertata una invalidità  non inferiore al 85 %, per il disabile sorge il diritto a  beneficiare della provvidenza economica dell’assegno mensile.

Beneficiano di tale provvidenza economica gli invalidi parziali, incollocati al lavoro, di età compresa tra 18 e 65 anni , cittadini italiani e residenti in Italia che versano in stato di bisogno.

Tale beneficio è tuttavia esteso anche ai residenti stabilmente in Italia, cittadini di uno degli stati membri dell’Unione europea.

Altro tipo di beneficio economico è la pensione di inabilità e ne hanno diritto gli invalidi civili totali, cioè coloro che vengono valutati, dalle competenti commissioni mediche o anche dal giudice del lavoro, al 100% di invalidità civile.

Possono beneficiare di questa provvidenza economica gli invalidi totali di età compresa tra i 18 e 65 anni, cittadini italiani e residenti in Italia che versano in stato di bisogno.

Al compimento del 65° anno di età la pensione di inabilità si trasforma in pensione sociale.

Requisito di tale beneficio economici è lo stato di bsogno che come detto precedentemente viene quantificato in limiti reddituali, superati i quali, si perde  non il diritto alla pensione, ma la possibilità di poter concretamente ricevere la prestazione economica.

In ogni caso, se il beneficiario, supera anche temporaneamente, il limite di reddito previsto, l’erogazione della prestazione viene sospesa.

L’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è attualmente regolata dalla legge 508/1988 ed i suoi presupposti sono i seguenti :

1) la totale inabilità

2) la residenza in Italia

3) l’impossibilità a deambulare ovvero l’incapacità a compiere gli atti di vita quotidiana.

4) cittadinanza italiana

L’indennità di accompagnamento, oltre che ai cittadini italiani  che risiedono nel territorio nazionale, si estende anche al cittadino di  uno degli stati membri dell’unione europea, stabilmente residente in Italia, ai cittadini di stati non membri dell’unione europea, in possesso di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.

Si capisce che presupposto fondamentale e determinante affinchè tale beneficio economico possa essere erogato è sicuramente un punteggio di invalidità pari al 100%.

Gli altri presupposti , che comunque non devono necessariamente concorrere, sono:

  • L’impossibilità di deambulare , ovvero l’incapacità a svolgere la complessa funzione neuro-motoria della deambulazione.E’ assimilabile, ai fini della concessione dell’indennità di accompagnamento , il caso di persona con capacità deambulatori autonome, ma soggetta a improvvise e rovinose ricadute.
  • Incapacità a compiere gli atti di vita quotidiana, ovvero le azioni elementari espletate da una persona normale di una determinata età; si evidenzia a tal riguardo, che è sufficiente che anche un’azione quotidiana sia compromessa, se essa è tale da ledere il diritto alla salute o alla dignità della persona, e tale da rendere necessaria un’assistenza continua, proprio per evitare di mettere in pericolo l’integrità psico-fisica, la salute o la dignità del disabile.

L’indennità di frequenza, prevista dalla legge 289/1990 , ha come prorpio sopo quello di assicurare la cura, la riabilitazione e l’istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età ovvero ai minori oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno.

Hanno diritto a tale indennità:

  • Disabili minorenni, dichiarati tali dalla commissione medica o dal giudice del lavoro, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
  • Minori ipoacustici, con una perdità uditiva nell’orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze  tra 500 e 2000 Hz, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative.

Ulteriore requisito è , alternativamente :

  • La frequenza di corsi di studio, in scuole, pubblihe o private, di qualunque ordine o grado.
  • L’effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni.
 

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