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CONTRATTO DI DONAZIONE

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Riguardo la donazione è importante distinguere tra capacità di donare e capacità di ricevere.


Circa la capacità di donare delle persone fisiche, è richiesta la piena capacità di disporre, mentre per le persone giuridiche la capacità esiste solo se è ammessa dallo statuto o dall’atto costitutivo.


Per quanto riguarda la capacità di ricevere, si rappresenta che per le persone fisiche non esistono molti limiti, infatti la donazione può essere fatta anche a beneficio di un nascituro anche non concepito; uniche ipotesi di incapacità sono quelle relative alla donazione effettuata a favore del tutore o del protutore che infatti sono nulle.


Oggetto della donazione può essere qualunque bene presente nel patrimonio del donante.

Essendo un negozio solenne, la donazione deve necessariamente essere fatta per atto pubblico, alla presenza di 2 testimoni, a meno che non si tratti di una donazione di modico valore.

La donazione è suscettibile dell’apposizione di condizioni, termini e oneri.

 

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