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CONVIVENZA

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Statisticamente, non c’è dubbio che i rapporti di convivenza siano in aumento.

Tale fenomeno può solo giustificarsi con una diversa visione di valori etico-religiosi: certamente, a parte la diversa visione morale, vi è anche da considerare una maggiore diffidenza per il matrimonio formale, a causa delle notevoli conseguenze sul piano patrimoniale ed interpersonale previste dalle varie normative.

A parte la differenza nei confronti del matrimonio, l’aumento delle convivenze e delle famiglie di fatto deriva più semplicemente dalla necessità per i conviventi di conoscersi meglio.

La situazione italiana è ben fotografata da accurati dati statistici da cui si nota la vastità del fenomeno delle, di poco inferiori numericamente alle famiglie legali.

In Italia infatti il numero di coppie conviventi non sposate è passato dalle circa 200.000 del 1993 alle circa 480.000 del 2006, contro 260.000 matrimoni celebrati nello stesso anno.

Il problema che si pone, di fronte ad un numero cosi’ grande di convivenza, è quello della necessità o dell’opportunità di regolamentare non soltanto i diritti dei figli , bensi’ anche i diritti vicendevoli dei conviventi ( Abitazione , Mantenimento, Lavoro e Previdenza, Diritti patrimoniali ed ereditari).

Figli:

Circa il rapporto tra genitori e figli in regime di convivenza more uxorio è rilevante ed opportuno affermare che la mancata celebrazione del matrimonio non incide nella maniera più assoluta sui diritti spettanti ai figli naturali ovvero nati non in costanza di matrimonio; infatti la legge italiana equipara completamente i figli nati da genitori non coniugati a quelli nati da coppie coniugate.

Ne deriva dunque che, come avviene regolarmente nelle famiglie tradizionali, anche all’interno delle cosidette famiglie di fatto ciascun genitore ha l’obbligo giuridico di mantenere, educare ed istruire i figli. Tale obbligo non viene meno quando la coppia decide di porre fine alla convivenza; tra l’altro ciò accade anche in caso di separazione  o divorzio tra genitori coniugati.

Rapporti economici:

Nell’ambito del rapporto di convivenza ci si trova di fronte a problematiche molto simili a quelle che si riscontrano durante il rapporto matrimoniale, con la differenza, tuttavia, della quasi assoluta mancanza di normative specifiche o adottabili per analogia.

Volendo sintetizzare, le problematiche che si riscontrano nell’ambito della convivenza riguardano i seguenti punti:

1) Acquisti e obbligazioni verso terzi.

2) Apporti economici e patrimoniali effettuati dai conviventi durante la vita in comune ed eventuale possibilità di riprendere quanto versato.

3) Rapporti lavorativi svolti in collaborazione vicendevole durante la convivenza.

Abitazione:

L’immobile nel quale vive la famiglia naturale – ove non sia occupato a titolo di locazione o con altre forme contrattuali – apparterrà ad entrambi i conviventi oppure ad uno soltanto di essi.

Nel caso in cui l’immobile è di proprietà di entambi i conviventi, si dice che in tal caso lo stesso è un bene in comunione.Tuttavia sarà sempre possibile per uno dei due conviventi, mediante un’azione giudiziaria, ottenere la divisione della comproprietà. Tale divisione può avvenire in natura, quando l’immobile è strutturato in maniera tale che è possibile dividerlo fra i due contendenti, o mediante vendita forzata, effettuata da parte del Tribunale, con conseguente divisione del ricavato della vendita fra i  due ex conviventi.

Nel caso in cui invece l’immobila è di proprietà di un solo convivente  emergono due interrogativi.

1) Ha diritto il convivente non proprietario a conservare l’uso dell’abitazione?

Allorchè cessi il rapporto di coabitazione tra convivente – proprietario e convivente-codetentore, in caso di contestazione e di mancato rilascio, il legittimo proprietario dell’immobile potrà senza dubbio ottenere dal magistrato una sentenza che accerti il suo diritto di proprietà sull’immobile e ne ordini la restituzione.

E’ tuttavia escluso che il convivente-proprietario possa estromettere il convivente – codetentore compiendo atti di violenza.

2)   Può il convivente non proprietario – che abbia comunque partecipato economicamente  all’acquisto della casa – rivendicare proprietà o crediti nei confronti del convivente che risulta proprietario?

Se il convivente non proprietario ha contribuito nel pagamento del prezzo della casa, senza tuttavia che la stessa sia cointestata anche a lui, egli, secondo la Cassazione, dovrà ugualmente rispettare il diritto di proprietà di chi viceversa risulti formalmente intestario dell’immobile.

Tuttavia il convivente-non proprietario, che sia in grado di dimostrar di aver versato danaro nell’acquisto dlla casa, potrà ugualmente agire per la restituzione delle somme mutuate, oltre agli interessi legali, senza poter pretendere nulla sulla proprietà del bene.

Anche nel rapporto di locazione bisognerà fare riferimento al titolare del contratto di a ffitto. In caso di contrasti, infatti , non è ammesso che il convivente possa ritenere esteso il rapporto di locazione anche a se’ stesso, a meno che non riesca  a  dimostrare che:

  • esista un accordo contrattuale in tal senso
  • abbia versato al proprietario , nel corso degli anni , il 50 % del canone.

Circa la successione nel contratto di locazione è invece stabilito :

  • che tra coloro che possono succedere nella titolarità del contratto di locazione , in caso di morte del conduttore, ci sia anche il convivente;
  • che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i 2 si sia cosi’ convenuto.
  • La successione del convivente nel contratto di locazione intestato all’altro convivente che abbia interrotto la convivenza, allorchè vi siano figli naturali.

Ma la vera rivoluzione è stata sancita dalla Corte Costituzionale la quale ha esteso, in parte, anche alle famiglie i fatto la discilina che riguarda la crisi del matrimonio: infatti oggi all’ex convivente al quale vengano affidati i figli naturali, spetta anche il diritto all’assegnazione della casa, anche se di proprietà dell’altro genitore, che viene cosi’ estromesso e privato del diritto di proprietà.

Si capisce che tale decisione è davvero innovativa non tanto perché equipara lo status dei figli naturali a quello dei figli legittimi, quanto perché rende applicabili anche ai rapporti di convivenza alcune normative previste in tema di crisi matrimoniale, tra le quali l’art. 155 c.c.

Fine della convivenza

Quando i conviventi – o almeno uno di essi – non desiderino più vivere assieme, si aprono le stesse questioni che nascono per il matrimonio.

La differenza fondamentale sta nel fatto che, nel caso della convivenza, c’è un’assoluta mancanza di norme specifiche se non per quel che riguarda i figli.

Questo perché, mentre dal matrimonio civile derivano una serie notevole di obblighi giuridici reciproci ( fedeltà , assistenza , collaborazione , coabitazione e contribuzione economica ), per la convivenza,  la legge italiana, non prevede assolutamente nulla, a meno che non vi siano figli minori o non autonomi.

Le conseguenze, dunque, della crisi della famiglia di fatto, riguardano :

  • Figli
  • Divisione dei beni i comune
  • Adempimento di eventuali accordi contrattuali tra conviventi.

Quando la famiglia naturale si divide,  nasce il problema di decidere a proposito dell’affidamento dei figli, qualora ve ne siano.

Competente a decidere su tale questione è il Tribunale dei minorenni, che può essere interpellato da uno o da entrambi i genitori e che prende ognio altro provvedimento al riguardo.

 

A tal ultimo riguardo SAL Studio Assistenza Legale offre ai propri clienti la possibilità di richiedere on line un servizio innovativo, disponibile in TUTTA ITALIA,  che consente ai Genitori Naturali di raggiungere un accordo sia sul mantenimento che sull'affidamento dei figli, garantendo dunque a questi ultimi la più ampia tutela ( PREMI QUI ).

Anche qui si ritengono applicabili alcue disposizioni della legge sul divorzio, nonché la disciplina dell’affidamento prevista in caso di separazione dei coniugi.

Quando il rapporto di convivenza termina, in genere esistono una serie di beni che sono stati acquistati in comune e che quindi vanno divisi tra i 2 ex conviventi.

Non sorgono per la verità problemi quando si tratta di beni mobili e denaro perché la divisione è piuttosto semplice.

Invece molto spesso sorgono gravi contrasti quando si tratta di dividere beni immobili, sopratturo quando si tratta della casa di abitazione.

I motivi di dissidio nascono, generalmente, o perché gli ex conviventi non sono d’accordo sul’opportunità di vendere l’immobile, o, più frequentemente, perché uno dei due continua ad occupare l’abitazione oppure vuole acquistare anche la parte dell’ex compagno e tende a sottovalutarne il valore.

Tali litigi terminano, quasi inevitabilmente, con il processo per la divisione dei beni in comunione previsto dal codice civile.

Un caso molto particolare viene ad esistere quando vi siano figli minorenni o maggioreni non autonomamente autosufficienti.In tal caso infatti quello dei conviventi che risulta affidatario della prole potrà ottenere dal Tribunale anche l’assegnazione della casa comune, compreso il mobilio.

Se i conviventi hanno posto in essere un accordo contrattuale, lo stesso è perfettamente valido.

Possono tuttavia sorgere contrasti circa l’adempimento di tali accordi, una volta che il rapporto sentimentale sia giunto al termine.

Quando il convivente non adempia un contratto liberamente sottoscrito, l’altro potrà agire in giudizio, chiedendo la risoluzione per inadempimento ed il risarcimento dei danni, ovvero per ottenere, se possibile, l’adempimento forzato.

La morte del convivente

 

La legge non fa rientrare il convivente tra coloro che possono ricevere l’eredità per successione legittima ( ossia fra coloro che, pur mancando un testamento, hanno comunque diritto per legge ad una certa quota di beni del defunto ). Ciò non significa comunque che il convivente non possa fare testamento e indicare l’altro come suo erede universale, ovvero attribuirgli un legato, purchè rispetti sempre i diritti riservati ai legittimari.

 

Questioni giuridiche :

A ben vedere molte delle problematiche e delle questioni giuridiche che possono nascere all’interno di una coppia non sposata, sono disciplinate e trovano la loro soluzione all’interno del nostro diritto positivo e di norme che se pur non create ad hoc per disciplinare i rapporti tra conviventi, ben si adattano ad essere applicate in molteplici casi soprattutto in assenza di una disciplina specifica della materia.

Ecco quindi che, un accordo di convivenza può essere formalizzato mediante la stesura di un patto diretto a disciplinare taluni aspetti di natura patrimoniale, al fine di evitare conflitti durante l’andamento familiare oppure al momento della cessazione del rapporto, tanto da garantire i diritti successori anche del partner.

Possono stipulare il contratto le coppie di non coniugati, omosessuali e transessuali che abbiano intenzione di intraprendere un rapporto stabile e duraturo di convivenza. Gli accordi possono avere la forma di scrittura privata registrata e regolamentare:

  • l'abitazione comune con le relative spese;
  • inventario, godimento, disponibilità e amministrazione dei beni personali;
  • regime dei diritti acquistati in costanza di convivenza;
  • comodato;
  • diritti ereditari;
  • durata della convenzione;
  • le incombenze e i reciprochi diritti in caso di cessazione della convivenza.


Stipulare un accordo di convivenza è il passo più concreto per condividere con chiarezza e lealtà i momenti, le difficoltà e le esigenze comuni; per offrire sicurezza al partner in caso di scomparsa prematura del convivente; e per evitare spiacevoli problemi in caso di cessazione della convivenza.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

  • Verifica delle condizioni di convivenza decise dai partner
  • Redazione dell'accordo di convivenza
  • Istruzioni relative agli adempimenti da eseguire per effettuare personalmente la registrazione del contratto presso il competente Ufficio del Registro.


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