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Divorzio

Il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta a mancare la comunione spirituale e materiale di vita e la stessa non può più essere ricostituita.

Lo scioglimento si ha quando è stato contratto matrimonio civile mentre cessazione degli effetti civili si ha quando si è di fronte al matrimonio concordatario.

Il procedimento di divorzio può essere di 2 tipi:

· Divorzio congiunto· Divorzio giudiziale

Si ha divorzio congiunto quando i coniugi raggiungono un accordo su tutte le condizioni, in maniera tale che in tal caso il ricorso viene presentato congiuntamente da entrambi i coniugi.

Si ha invece divorzio giudiziale quando i coniugi non raggiungono un accordo, ed in tal caso il ricorso può essere presentato anche da uno solo.

La differenza fondamentale che sussiste fra il divorzio e la separazione legale è la seguente:

nel divorzio i coniugi pongono fine definitivamente al loro rapporto matrimoniale mentre nellaseparazione tali effetti sono in realtà solo sospesi in attesa di una riconciliazione o del divorzio appunto.

La legge 1970/898 disciplina le cause di divorzio, che può essere chiesto principalmente nei seguenti casi:

  • Quando uno dei 2 coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro o della prole.
  • Quando uno dei 2 coniugi abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.
  • Quando il matrimonio non sia stato consumato.

E’ chiaro che l’ipotesi più comune di divorzio è la separazione legale dei coniugi protrattasi per almeno 1 anno ( nel caso di separazione giudiziale ) o 6 mesi ( nel caso di separazione consensuale )

Ma da quando decorrono i termini di 1 anno e di 6 mesi ?

  1. A) Il termine di sei mesi decorre da:

1) dalla data di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del tribunale in caso di separazione consensuale;

2) dalla data di comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del tribunale in caso di mutamento della separazione da giudiziale in consensuale,

3) dalla data certificata dell’accordo di separazione in sede negoziale;

4) dalla data dell’atto di accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile.

  1. B) Il termine di dodici mesi in caso di separazione giudiziale, decorre invece dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale.

Dal divorzio derivano una serie di effetti di enorme importanza:

  • Possibilità di contrarre nuove nozze.
  • Perdita del cognome del marito da parte della moglie.

. ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro;

  • Vengono meno i diritti e gli obblighi derivanti dal matrimonio.
  • Cessa la destinazione dell’eventuale fondo matrimoniale.
  • Viene meno la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare.
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