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Abbandono della casa del genitore Stampa E-mail

 

ABBANDONO DELLA CASA DEL GENITORE

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L’art.318 c.c. prevede che il figlio non  può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la postestà né la dimora da essi assegnatagli.Qualora si allontanasse senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo , se necessario , al giudice tutelare.

Si precisa che il potere di richiamare il figlio e ricorrere al giudice deve essere esercitato congiuntamente da entrambi i genitori.

Nel caso di esercizio della potestà di uno  solo dei genitori, l’altro ha il potere di ricorrere al giudice esercitando le funzioni di sorveglianza ex art. 155 c.c.

La domanda si propone con ricorso presso il giudice tutelare e si conclude con decreto con il quale il giudice emette gli opportuni provvedimenti per richiamare il minore alla coabitazione con i genitori.

 

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