| Reato di Danneggiamento |
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L'art. 635 c.p. (danneggiamento) prevede che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad € 309.. La pena per il reato di danneggiamento è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso:
Il delitto di danneggiamento tutela il diritto di proprietà nei confronti degli aggressori che hanno come effetto la distruzione della cosa. L’orientamento dottrinale più recente ravvisa il bene giuridico protetto nel diritto, all’integrità della cosa, di cui è titolare il proprietario, quanto colui che esercita il godimento sulla cosa. Il soggetto attivo dell’illecito è chiunque, non trattandosi di reato proprio. Nella categoria delle persone che subiscono un pregiudizio della commissione di un fatto di danneggiamento occorre distinguere la figura del danneggiato da quella del soggetto passivo. Il primo è colui che subisce dal reato un danno matrimonialmente valutabile. Il soggetto passivo si identifica nel titolare del bene o interesse tutelato dalle norme penali, che viene offeso o posto in pericolo, in via diretta ed immediata, dalla condotta dell’agente. La condotta si estrinseca per mezzo di quattro distinte modalità di aggressione ad una cosa mobile o immobile altrui:
Sotto il profilo soggettivo, per poter configurare il reato occorre ravvisare la coscienza e la volontà di distruggere, deteriorare, disperdere o rendere inservibili cose mobili altrui. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI La particolare ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici è prevista all'art. 635-bis c.p.: chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze sopra riferite, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. |

