| Reato di Minaccia |
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Lart. 612 c.p. punisce penalmente chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno. La minaccia costituisce una figura di delitto a carattere sussidiario, in quanto ricorre come figura autonoma solo quando il fatto non sia specificamente previsto come elemento costituitivo o circostanza aggravante di altro reato ( si pensi alla minaccia rivolta ad un Corpo politico, configurante il diverso delitto di cui all’art. 338 c.p. ). L’elemento oggettivo del reato di minaccia consiste nel prospettare ad un individuo un male ingiusto, cioè contra jus, alla persona o al patrimonio, il cui verificarsi, in un futuro più o meno prossimo, dipende dalla volontà dell’agente, anche se non proveniente da lui in modo diretto. Essa, quindi, va tenuta distinta da quei fatti che, pur configurandosi in forma di minaccia, consistono invece in imprecazioni o insulti. Perché sia configurabile la minaccia è necessario che la prospettazione del male minacciato sia ricollegabile ad un soggetto identificabile. Sono irrilevanti sia le forme ce i mezzi attraverso cui la minaccia viene portata e, dunque, il fatto può essere commesso con parole, con scritti o gesti, in modo espresso o tacito, in maniera diretta o indiretta, come anche con comportamenti univocamente idonei ad ingenerare timore. Ai fini della sussistenza del reato di minaccia non è necessaria la presenza del soggetto passivo, quando questi ne sia comunque venuto a conoscenza, oltre a poter essere rivolta anche a parenti, amici, colleghi, quando il colpevole abbia la certezza che della minaccia sarà reso edotto il destinatario. Non rileva, nella configurabilità del reato, il fatto che la minaccia sia scaturita in conseguenza di un precedente comportamento minaccioso o provocatorio della vittima. Oggetto della minaccia deve necessariamente essere un male ingiusto. Per danno si deve intendere qualsiasi lesione o violazione di un bene o interesse facente capo all’individuo. Il danno deve essere ingiusto: tale è ogni lesione di un interesse giuridicamente rilevante che sia contraria alla legge. Non costituisce invece danno ingiusto la minaccia di far valere un proprio diritto, come anche quella costituente il mezzo necessario per evitare la lesione di un interesse, materiale o morale, posto in pericolo della persona minacciata. Quanto al momento consumativo del reato di minaccia, esso si individua nella mera percezione del male prospettato da parte della vittima. Infatti non è necessario il prodursi dell’evento intimidatorio, connesso alla minaccia. |

