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DIVISIONE DEI DEBITI EREDITARI

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In ordine alla divisibilità dei debiti ereditari è di fondamentale importanza fare una distinzione:

  • Rapporti interni: nei rapporti interni, cioè fra coeredi, il principio generale è che i debiti ereditari vengono divisi fra loro in proporzione della rispettiva quota ereditaria, a meno che non esista una diversa volontà del testatore che abbia voluto addossare il pagamento dei debiti ad un solo coerede o ripartire l’onere degli stessi non proporzionalmente, purchè nel rispetto della legittima.

  • Rapporti esterni: nei rapporti esterni, cioè nei confronti dei creditori, vige il principio della divisibilità secondo il quale anche quando il testatore abbia previsto ua responsabilità non proporzionale tra i coeredi, i creditori possono chiamare in giudizio ogni coerede in proporzione della sua quota.

Tuttavia esistono casi eccezionali in cui è praticamente impossibile la divisibilità dei beni ereditari.

 

Tali ipotesi ricorrono quando :

 

  • Il singolo bene oggetto del debito è in possesso di uno dei coeredi; in tal caso il creditore può agire nei suoi confronti.
  • L’oggetto del debito è indivisibile; in tal caso il creditore può rivolgersi ad uno qualsiasi dei debitori che sia nella condizione di adempiere la prestazione.
  • Il debito è garantito da ipoteca gravante su un bene ereditario: in tal caso è obbligato al pagamento quello dei coeredi che possiede il bene gravato da ipoteca.
 

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