| Domanda di riconoscimento |
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DOMANDA DI RICONOSCIMENTO INVALIDITA' CIVILE
La prima domanda è la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile mentre quelle successive sono domande di aggravamento che vengono fatte solo nel momento in cui sorgono patologie nuove o comunque si assiste ad un aggravamento di patologie esistenti. La richiesta di riconoscimento di invalidità, handicap e disabilità va presentata, dal 1 gennaio 2010, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente e non più quindi alle aziende USL. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi. La visita medica di accertamento deve essere effetuata entro il termine di 3 mesi decorrente dalla presentazione della domanda. Qualora trascorresse tale termine invano, è possibile ricorrere all’Assessorato regionale della sanità che fisserà la data della visita. Si evidenzia che indipendentmente da tutto il procedimento di accertamento dell’invalidità deve comunque concludersi entro e non oltre 9 mesi decorrenti dalla presentazione della domanda. A conclusione del procedimento si assiste alla notifica del verbale di visita al diretto interessato attraverso una raccomandata a/r. La domanda deve contenere una richiesta generica di accertamento dell’invalidità civile e l’ulteriore richiesta di concessione delle provvidenze economiche che potrebbero derivare dall’accertamento percentuale. Qualora la domanda fosse inviata tramite raccomandata a/r la data di presentazione della stessa risulta dal timbro postale; in caso contrario la data di inoltro della domanda presentata è quella dell’effettivo deposito. Nella domada è necessario specificare se si richiede l’accertamento dell’invalidità civile o della cecità o del sordomutismo o dello stato di handicap. E’ obbligatorio allegare alla domanda l’intera documentazione medica che attesta le patologia da cui è affetto l’invalido civile. I ciechi invalidi devono allegare il certificato oculistico. Per i sordomuti la certificazione specialistica deve contenere l’indicazione che la menomazione non è di natura esclusivamente psichica. Qualora si trattasse di minori, inabilitati, interdetti e beneficiari di amministrazione di sostegno, le relative domande dovranno essere costituite dal legale rappresentante. L’accertamento dell’invalidità civile avviene attraverso determinate commissioni medice, o, come ultima ratio, innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. In tal caso è necessaria la presenza di un Avvocato. L’interessato viene chiamato a visita ed è tenuto a presentarsi alla convocazione; a seguito della visita viene redatto un verbale. Successivamente alla fase dell’accertamento del grado di invalidità, eventualmente può aprirsi una ulteriore fase di concessione della provvidenza economica. E’ da evidenziare tuttavia che tale successiva fase viene ad esistere solo quando il grado di invalidità civile accertato supera il 74% o vengono accertati i requisiti sanitari previsti per l’indennità di accompagnamento o di frequenza. Quando la provvidenza economica viene concessa, il relativo pagamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la domanda amministrativa di riconoscimento o di aggravamento dell’invalidità civile. Infine si rappresenta che il pagamento delle prestazioni assistenziali può avvenire attraverso l’ufficio postale o banca.
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