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FORMA DEL LICENZIAMENTO


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Circa le forme del licenziamento, è necessario distinguere, ancora una volta, tra il licenziamento disciplinare (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) e quello non disciplinare (giustificato motivo oggettivo).

Licenziamento disciplinare

Il datore di lavoro è tenuto ad osservare specifici obblighi:

  • la predisposizione di un codice disciplinare che individui le infrazioni e le relative sanzioni .
  • la pubblicazione del codice disciplinare, da effettuarsi esclusivamente mediante affissione dello stesso in luogo accessibile a tutti i dipendenti
  • la contestazione per iscritto dell'addebito. La contestazione deve rispettare alcuni principi:
  1. Immediatezza: l'addebito va contestato prima possibile, e in ogni caso entro il termine stabilito dal contratto collettivo.
  2. Specificità: i fatti vanno individuati in modo preciso, per consentire una difesa puntuale.
  3. Immutabilità: il fatto risultante dalla contestazione non può essere successivamente modificato.
  4. Contestato l'addebito, il datore deve consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del prestatore, che deve essere sentito qualora ne faccia richiesta. Il licenziamento disciplinare non può essere intimato prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione.

Licenziamento non disciplinare

Tale tipo di licenziamento deve essere effettuato necessariamente per iscritto. Nel caso contrario il relativo provvedimento è totalmente inefficace. Esso risulta comunque efficace solo nel momento in cui giunge a conoscenza del lavoratore. Da ciò si evince che  la lettera di licenziamento ha, generalmente, la forma della raccomandata consegnata all’interessato o a mano o a mezzo posta presso la sua residenza o il suo domicilio.Si noti che fin quando la comunicazione è solo orale, il lavoratore è comunque qualificato ancora dipendente ed è tenuto a presentarsi sul luogo di lavoro. Spesso la lettera di licenziamento non ne menziona  i motivi. Per ovviare a tale lacuna, il lavoratore può richiedere, entro 15 giorni , i motivi del licenzamento, che a loro volta devono essere comunicati dal datore di lavoro nei successivi 7 giorni, pena l'inefficacia del licenziamento stesso.

 

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