| Informazioni sui Benefici Economici |
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Non sei soddisfatto del Giudizio Espresso dalla Commissione Medica ?Ricorri al Giudice per vederti riconosciuta la giusta percentuale di Invalidita CivileScopri il nostro servizio Gratuito di Assistenza Legale ( Premi Qui ) Di seguito alcune me importanti informazioni relative ai benefici economici per gli invalidi civili: ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZAL'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%). Successivamente, il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. Oggi per ottenere l'assegno mensile di invalidità è necessaria una percentuale di invalidità minima pari all'85%. Condizioni:
Importo 2010: Euro 256,67 per 13 mensilità. L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono produrre una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge. PENSIONE DI INABILITA’La pensione di inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità. Condizioni:
Importo 2010: Euro 256,67 per 13 mensilità. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale. INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTOL'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche. Condizioni:
Importo 2010: Euro 480,47 per 12 mensilità. L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra. Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono produrre una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
INDENNITA’ DI FREQUENZAL'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289. Condizioni:
Importo 2010: Euro 256,67 mensili L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
PENSIONE PER CIECHI PARZIALILa pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione. La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione. Condizioni:
Importo 2010: Euro 256,67 per 13 mensilità.
INDENNITA’ SPECIALE PER CIECHI PARZIALIL'indennità speciale è stata istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508. L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato. Condizioni:
Importo 2010: Euro 185,25 per 12 mensilità. L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.
PENSIONE PER SORDOMUTILa Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. E' concessa alla persona sordomuta e cioè il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione. Condizioni:
Importo 2010: Euro 256,67 per 13 mensilità. E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. INDENNITA’ DI COMUNICAZIONEL'indennità di comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n. 508. Criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiorenne o minorenne dagli 12 anni in poi, oppure minore di 12 anni e sono correlati al grado di ipoacusia accertata (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992). Minore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore. Condizioni:
Importo 2010: Euro 239,97 per 12 mensilità. L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori). 74% al 99%, se la domanda amministrativa è stata presentata prima del 1 giugno 2010. Se invece la domanda è stata presentata dopo il 1 giugno del 2010 la percentuale di invalidità minima per ottenere l'assegno di invalidità è pari all'85%.;
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