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Di seguito alcune me importanti informazioni relative ai benefici economici per gli invalidi civili:

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).

Successivamente, il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. Oggi per ottenere l'assegno mensile di invalidità è necessaria una percentuale di invalidità minima pari all'85%.

Condizioni:

  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%, se la domanda amministrativa è stata presentata prima del 1 giugno 2010. Se invece la domanda è stata presentata dopo il 1 giugno del 2010 la percentuale di invalidità minima per ottenere l'assegno di invalidità è pari all'85%.;
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.408,95;
  • non svolgere attività lavorativa (requisito soddisfatto anche se l'attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7500 euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per lavoro autonomo.

Importo 2010: Euro 256,67 per 13 mensilità.

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono produrre una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

PENSIONE DI INABILITA’

La pensione di inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

Condizioni:

  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 15.154,24

Importo 2010: Euro 256,67 per 13 mensilità.

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

  • viene erogata indipendentemente dall'età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
  • non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Importo 2010: Euro 480,47 per 12 mensilità.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.
L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono produrre una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

 

INDENNITA’ DI FREQUENZA

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Condizioni:

  • fino ai diciotto anni di età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
  • frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
  • non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.408,95;

Importo 2010: Euro 256,67 mensili

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.
L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.

 

PENSIONE PER CIECHI PARZIALI

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

  • è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
  • non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 15.154,24.

Importo 2010: Euro 256,67 per 13 mensilità.

 

INDENNITA’ SPECIALE PER CIECHI PARZIALI

L'indennità speciale è stata istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508.

L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.

Condizioni:

  • è indipendente dall'età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
  • è indipendente dal reddito personale.

Importo 2010: Euro 185,25 per 12 mensilità.

L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

 

PENSIONE PER SORDOMUTI

La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. E' concessa alla persona sordomuta e cioè il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

  • essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • non disporre di un reddito personale superiore a Euro 15.154,24;
  • essere stato riconosciuto sordomuto.

Importo 2010: Euro 256,67 per 13 mensilità.

E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE

L'indennità di comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n. 508. Criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiorenne o minorenne dagli 12 anni in poi, oppure minore di 12 anni e sono correlati al grado di ipoacusia accertata (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992).

Minore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.
Maggiore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni

Condizioni:

  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);
  • indipendente dall'età;
  • indipendente dal reddito personale.

Importo 2010: Euro 239,97 per 12 mensilità.

L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori).
L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida.
L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di comunicazione è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.
Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

74% al 99%, se la domanda amministrativa è stata presentata prima del 1 giugno 2010. Se invece la domanda è stata presentata dopo il 1 giugno del 2010 la percentuale di invalidità minima per ottenere l'assegno di invalidità è pari all'85%.;
 


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