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INFORTUNISTICA STRADALE - RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE
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Di seguito alcuni chiarimenti relativamente all'offerta dei risarcimento danni da parte delle compagnie assicurative:
Come deve essere inviata la richiesta di risarcimento danni all'assicurazione?
- raccomandata con avviso di ricevimento ( Preferibile )
- consegna a mano
- telefax
- telegramma
- in via telematica
Entro quanti giorni la Compagnia Assicurativa deve fare l'Offerta di Risarcimento ?
Ricevuta la richiesta di risarcimento, l'Impresa di assicurazione deve formulare una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta) entro i seguenti termini:
- 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
- 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
- 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.
Nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia incompleta, i termini sopra indicati rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste dall'Impresa di assicurazione.
Cosa accade se la Compagnia Assicurativa non comunica l'Offerta nei termini previsti ?
Se l'Impresa di assicurazione non formula una congrua offerta nei termini, il danneggiato potrà:
- promuovere l'azione in giudizio, avvalendosi dell'assistenza di un Avvocato, nei confronti dell'Assicurazione.
- proporre reclamo all'ISVAP, segnalando l'inadempienza dell'Assicurazione che non abbia rispettato in termini.
Cosa fare quando si riceve l'offerta di risarcimento da parte dell'assicurazione ?
Il danneggiato, ricevuta l'offerta, potrà:
- accettare l'offerta
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'Impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione;
- rifiutare l'offerta o non rispondere
Se il danneggiato non accetta l'offerta o non dà alcuna risposta, l'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, dovrà comunque corrispondere al danneggiato la somma offerta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
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