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INNOVAZIONE

 

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L’innovazione è una qualsiasi opera nuova che alteri , totalmente o parzialemente , ovvero nella destinazione di fatto o di diritto , la cosa comune , eccedendo il limite della conservazione  , dell’ordinaria amministrazione e del godimento della cosa e che importi una modifica materiale della forma e della sostanza della cosa medesima , con l’effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento , o comunque alterarne la destinazione originaria , con conseguente incidenza sull’interesse di tutti i condomini , i quali debbono essere liberi di valutare la convenienza dell’innovazione.

L’innovazione della cosa comune deve essere approvata dai condomini con determinate maggioranze; è richiesto infatti un numero che rappresenti la maggioranza del condominio e i 2/3 del valore dell’edificio.

L’innovazione va distinta dalla modifica. Infatti se l’innovazione mira ad alterare o mutare la destinazione originaria della cosa comune , la modifica è volta unicamente a potenziare  o a rendere più comodo il godimento della stessa  preservandone la consistenza e la destinazione.

Ne deriva quindi che singole modifiche possono essere apportate anche dal singolo condomino, nel proprio interesse e naturalmente a proprie spese, purchè non alternino la destinazione delle parti comuni e non ne impediscano l’altrui uso.

Innovazioni vietate

L’articolo 1120  del cod. civ. stabilisce che sono vietate le innovazioni:

  • Che possono recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato;
  • Che ne alterino il decoro architettonico;
  • Che rendono alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento che da parte di un solo condomino.

In generale è lecito affermare che è vietato per i singoli condomini effettuare opere che rechino danno alle parti comuni. E’ chiaro che tale  divieto non può nemmeno essere superato con la maggioranza dei 2/3 dei condomini.Ogni condomino è nella facoltà di impedire innovazioni vietate  dalla legge.

Come muoversi in caso di innovazioni vietate?

Se le opere vietate sono state effetuate da un altro condomino , in tal caso la persona interessata può chiedere l’intervento dell’amministratore di condominio tramite una lettera raccomandata con la quale chiedere il ripristino dello status quo ante ovvero ripristinare la situazione precedenteNel caso , invece , in cui l’innovazione vietata è stata deliberata dall’assemblea , è possibile , tramite avvocato , impugnare tale delibera entro il termine di 30 giorni dalla data di assemblea o dalla data di ricezione del verbale  se si è risultati assenti all’assemblea.E’ molto importante poi sapere che se trattasi di innovazioni gravose o voluttuarie  i dissenzienti ovvero tutti coloro che hano dato voto contrario in assemblea , o comunque coloro che abbiano comuicato tempestivamente il loro dissenso , possono essere dispensati dalla partecipazione alla spesa.Tuttavia , è il caso di rammentare che le innovazioni che stiamo trattando esistono solo quando comportano una spesa molto gravosa o hanno carattere voluttuario rispetto alle condizioni e l’importanza dell’edificio e soprattutto consistono in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata.

Se al contrario non è possibile l’utilizzazione separata, l’innovazione non è consentita salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata e approvata non accetti di sopportarne integralmente la spesa.

In ogni caso è interessante notare che il diritto di avvantaggiarsi delle innovazioni inizialmente rifiutate può essere esercitato anche dai dissenzienti , purchè questi ultimi parteciperanno alle spese dell’opera che la maggioranza dei condomini ha già sostenuto.

Come muoversi in caso di innovazioni vietate gravose o voluttuarie?

Qualora si valutasse come gravosa o voluttuaria l’opera , è necessario dare un voto contrario in assemblea , oppure , se assenti , entro 30gg dalla data di ricezione del verbale comunicare il proprio dissenso.

 

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