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LEGITTIMARI

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La successione dei legittimari è quel particolare tipo di successone prevista a favore di determinate categorie di successibli, cui la legge garantisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio, indipendentemente dalle disposizioni testamentarie.

Tale tipo di successione viene anche definita successione necessaria proprio a conferma del fatto che i legittimari non possono essere esclusi dalla successione, ciò anche anche contro la volontà del testatore.

Più precisamente i legittimari sono :

 

  • Il coniuge superstite;
  • I fligli legittimi ed i loro discendenti;
  • I figli naturali ( o i loro discendenti );
  • Gli ascendenti legittimi solo se però mancano figli e discendenti.

Per rendere il quadro più comprensibile si fa presente che, qualora esistessero legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in 2 specifiche parti:

 

  • La quota disponibile, della quale il testatore può disporre liberamente.
  • La quota legittima ( o riserva ), della quale il testatore non può disporre proprio perché spetta, per legge, ai legittimari.

La legge prevede espressamente le percentuali o frazioni di patrimonio ereditario che compongono, rispettivamente, la quota di legittima e la quota disponibile quando è stato fatto testamento.

1) Se il testatore muore e lascia solo il coniuge, la quota di legittima riservatagli dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario; pertanto, la quota disponibile è del restante 50%.

2) Se il testatore muore e lascia il coniuge e un solo figlio, la quota di legittima riservata dalla legge, rispettivamente, al coniuge e al figlio è pari ad 1/3 del patrimonio ereditario per ciascuno di essi; pertanto, la quota disponibile è anch’essa pari ad 1/3.

3) Se il testatore muore e lascia il coniuge e più figli, la quota di legittima riservata dalla legge al coniuge e ai figli è del 25% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 50% da dividersi in parti uguali tra i figli; pertanto, la quota disponibile è del 25%.

4) Se il testatore muore e lascia il coniuge e gli ascendenti, la quota di legittima riservata dalla legge ad essi è del 50% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 25% da dividersi in parti uguali tra gli ascendenti; pertanto, la quota disponibile è del 50%.

5) Se il testatore muore e lascia solo un figlio, la quota di legittima a lui riservata dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario; di conseguenza, la quota disponibile è del 25%.

6) Se il testatore muore e lascia solo più figli,la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti; pertanto, la quota disponibile è pari a 1/3.

7) Se il testatore muore e lascia solo gli ascendenti, la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 1/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali; di conseguenza, la quota disponibile è pari a 2/3.

8) Se il testatore muore e non lascia né figli né ascendenti, la quota disponibile è del 100% del patrimonio ereditario.

Quando la quota di legittima viene intaccata, o per opera del testatore, o per effetto di atti di disposizione, o di donazioni oppure di disposizioni mortis causa, la stessa deve essere reintegrata.

La reintegra della quota di legittima viene effettuta tramite l’esercizio dell’azione di riduzione degli atti che hanno prodotto la lesione stessa.

Tale azione, quindi, non fa altro che ridurre le disposizioni testamentarie nonchè le donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.

 

Possono esercitare tale azione:

 

  • Il legittimario leso;
  • Il legittimario pretermesso dal testatore;
  • L’erede del legittimario;
  • L’avente causa del legittimario.

L’azione di riduzione si prescrive nel termine di 1 anno, decorrente dall’apertura della successione.

Presupposto fondamentale dell’azione di riduzione è la riunione fittizia, che è volta a calcolare l’intera entità del patrimonio ereditario all’epoca dell’apertura della successione, che rende noto se sono stati lesi o meno i diritti dei legittimari.

In ogni caso l’azione di riduzione non ha natura recuperatoria. Ciò significa che il legittiamerio che – mediante l'azione di riduzione – abbia fatto dichiarare inefficace una disposizione lesiva, per ottenere la restituzione dei beni dovrà esercitare una nuova azione ovvero l’azione di restituzione

 

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