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MATRIMONIO DEL MINORE

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Ai sensi dell’art. 84 c.c. , co.1, i minori di età non possono contrarre matrimonio.

Tuttavia sempre lo stesso articolo del codice civile prevede la possibilità di richiedere al Tribunale di consentire il matrimonio al minore che  abbia compiuto i sedici anni, ma solo in presenza di gravi motivi, previo accertamento della sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte.

La domanda in tal caso dovrà essere presentata al tribunale del luogo in cui il minore stesso ha la residenza.

L’autorizzazione può essere concessa:

  • Se viene appurata la maturità psico-fisica del minore, cioè una personalità sufficiente a valutare le responsabilità derivanti dal matrimonio.
  • Se sussistono gravi motivi, cioè ragioni che rendono effettivamente pregiudizievole per il minore l’attesa del raggiungimento della maggiore età.
 

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