| Modifica Disposizioni Affidamento Figli |
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Ai sensi dell’art. 155 ter c.c., i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la modifica delle disposizioni, prese in occasione della Separazione Coniugale o del divorzio, concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo. Un caso espressamente previsto dalla legge quale presupposto per la richiesta di modifica del regime di affidamento è quello del trasferimento di residenza di uno dei genitori: nel caso in cui uno degli ex coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. |
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