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NULLITA' DEL MATRIMONIO


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Gli articoli 117 e ss. del c.c. disciplinano le ipotesi di nullità del matrimonio.

E’ considerato nullo il matrimonio contratto in assenza di libertà di stato; il matrimonio contratto in presenza di un vincolo di parentela, affinità o adozione non dispensabile;il matrimonio contratto in presenza dell’impedimentum criminis di cui all’art.88 c.c.

La nullità del matrimonio deve essere distinta dall’annullabilità.

Infatti è annullabile: Il matrimonio contratto in presenza di un vincolo di parentela, affinità o adozione dispensabile, se non è intervenuta l’autorizzazione del Tribunale; il matrimonio contratto dal minore di età; il matrimonio contatto dall’interdetto per infermità di mente; il matrimonio contratto da un soggetto incapace di intendere e di volere.

L’impugnazione può essere proposta dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale, ed è necessaria l'assistenza di un avvocato.

 

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