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NULLITA' ED ANNULLABILITA' DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

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L’intero testamento è nullo nei seguenti casi:

 

  • Per difetto di forma: quando manca l’autografia o la sottoscrizione del testatore nel testamento olografo ovvero quando manca la redazione per iscritto e la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverlo negli altri tipi di testamento.
  • In caso di testamento congiuntivo o reciproco, ovvero quando 2 o più persone redigono testamento nello stesso atto con disposizione reciproca, o a vantaggio di un terzo.
  • Per violenza fisica

Le singole disposizioni sono invece nulle:

 

  • Per difetto di sostanza, se le disposizioni si collegano ad un motivo illecito unico e determinante e questo risulta dal testamento, anche se espresso sotto forma di condizione o di onere.
  • Per difetto di indicazioni, se non può essere in alcun modo determinato il destinatario delle disposizioni, o la sua determinazione è rimessa all’arbitrio di un terzo, o all’arbitrio di un terzo è rimessa la determinazione della quota di eredità o dell’oggetto, o della quantità del legato.

In ogni caso il testamento è completamente inesistente quando mancano gli elementi essenziali.

L’intero testamento è annullabile, invece, nei seguenti casi :

  • Per difetto di forma, quando la forma riguarda elementi diversi da quelli per cui è prevista la nullità.
  • Per difetto di capacità: quando l’incapacità dipende da minore di età, interdizione giudiziale, incapacità naturale.

Le singole disposizioni sono invece annullabili solo nel caso in cui sussistono vizi di volontà, cioè quando le singole disposizioni sono il risultato di error ,violenza e dolo.

 

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