| Promessa di matrimonio |
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PROMESSA DI MATRIMONIO
La promessa di matrimonio può definirsi come la dichiarazione con la quale due persone promettono, l’uno nei confronti dell’altro, di unirsi in matrimonio. Nell’ambito della promessa di matrimonio, però, è necessario distinguere tra:
In entrambi i casi, la promessa non determina il sorgere dell’obbligo di contrarre matrimonio e/o di eseguire le prestazioni eventualmente pattuite per l’ipotesi di inadempimento, ma il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. Solo la promessa solenne, invece, obbliga al risarcimento del danno il promittente che senza giusto motivo rifiuti di eseguirla o che, con il proprio comportamento colpevole, dia un giusto motivo di rifiuto all’altro. La domanda per il risarcimento dei danni in caso di rifiuto ingiustificato di contrarre il matrimonio promesso viene presentata con atto di citazione innanzi l’autorità giudiziaria competente del luogo nel quale l’obbligazione è sorta entro il termine di decadenza di un anno dal giorno del rifiuto. Sono considerati giusti motivi di rifiuto quei fatti che, se conosciuti al momento della promessa, avrebbero dissuaso il promittente dal prestarlo. I danni risarcibili sono le spese fatte e le obbligazioni assunte a causa della promessa ( si pensi ad esempio alle spese anticipate per il ricevimento). |
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Promessa di matrimonio
