| Revisione delle condizioni di separazione |
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MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
Ai sensi dell’art. 155 ter c.c., i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la modifica delle disposizioni, prese in occasione della Separazione Coniugale, concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo. In ogni tempo sta a significare che la richiesta di revisione può essere fatta sia nel corso del giudizio di separazione sia quando vi è il provvedimento definitivo di separazione. La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente tra i coniugi, attraverso un accordo stragiudiziale o un ricorso giudiziale congiunto. E’ chiaro che il coniuge che fa richiesta di revisione delle condizioni di separazione ha l’onere di provare che sussite effettivamente un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell’altro. Possono essere modificati anche i provvedimenti relativi ai figli sempre purchè sussista il loro maggior interesse.
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