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REVISIONI DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO

 
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La legge 898/1970 prevede che qualora sopravvenissero giustificati motivi  dopo la sentenza che pronuncia lo sciogliemento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, per i provvedimenti relativi ai figli, può , naturalmente su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi.

Quindi è evidente che anche le disposizioni contenute nella sentenza di divorzio possono essere modificate in qualsiasi momento, purchè siano intervenuti eventi e fatti tali da alterare significativamente le necessità e le condizioni degli ex coniugi rispetto a quelle sussistenti al momento del divorzio.

Tali modifiche possono riguardare sia i rapporti patrimoniali tra coniugi, sia l’affidamento dei figli, con riguardo tanto al diritto di visita quanto al loro mantenimento.

 

Possono giustificare la revisione della sentenza, ad esempio, il mutamento in meglio o in peggio delle condizioni economiche dell’obbligato ovvero di quelle del beneficiario .

Vi può essere anche l’estinzione dell’assegno quando le condizioni economiche del beneficiario siano migliorate tanto da non necessitare più la contribuzione dell’altro coniuge; il beneficiario abbia contratto nuove nozze purchè con effetti civili, in quanto gode di un nuovo e più intenso rapporti di solidarietà.

La richiesta di modifica dei patti  e delle condizioni di divorzio deve essere effettuata mediante la presentazione in tribunale di un ricorso ed attraverso l'assistenza di un avvocato.

 

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