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REVOCA DELLA DONAZIONE

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La donazione può essere revocata nei seguenti casi:


  • Per ingratitudine del donatario
  • Per sopravvenienza dei figli

In tali casi , sia il donante che i suoi eredi, con domanda giudiziale, possono ottenere l’inefficacia della donazione compiuta.


La sentenza emeanata a conclusione del procedimento giudiziale condana il donatario a restituire i beni donati ; si precisa, tuttavia, che ciò non va assolutamente a pregiudicare i diritti acquistati dai terzi anteriormente alla domanda di revoca, fatti salvi gli effeti della trascrizione della domanda.


Se il donatario, infine, ha alienato i beni, deve restituirne il valore con riguardo al tempo della domanda e i frutti dal giorno della domanda.

 

Non possono essere soggette a revocazione :

  • Le donazioni obnuziali
  • Le donazione rimuneratorie
  • Le liberalità d’uso
  • Le liberalità previste dall’art. 742 del cod. civ.
 

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