| Revoca della donazione |
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REVOCA DELLA DONAZIONE
La donazione può essere revocata nei seguenti casi:
In tali casi , sia il donante che i suoi eredi, con domanda giudiziale, possono ottenere l’inefficacia della donazione compiuta. La sentenza emeanata a conclusione del procedimento giudiziale condana il donatario a restituire i beni donati ; si precisa, tuttavia, che ciò non va assolutamente a pregiudicare i diritti acquistati dai terzi anteriormente alla domanda di revoca, fatti salvi gli effeti della trascrizione della domanda. Se il donatario, infine, ha alienato i beni, deve restituirne il valore con riguardo al tempo della domanda e i frutti dal giorno della domanda.
Non possono essere soggette a revocazione :
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Revoca della donazione
