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RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

 

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Attualmente il lavoro a termine è disciplinato dal D. Lgs. 368/01, il quale statuisce che può legittimamente essere instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato tutte le volte che ricorrono ragioni di crattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

 

Poiché ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 368/01 l’indicazione scritta del termine e delle ragioni che lo legittimano è un elemento richiesto ad substantiam, l’inosservanza di tali prescrizioni comporta la nullità della clausola relativa al termine con la conseguenza che il contratto si considera a tempo indeterminato.

 

Ipotesi particolari

  • Quando l’assunzione a termine è giustificata da esigenze dovute all’incremento dell’attività produttiva   ( ad es. acquisizione di commesse per lancio di nuovi prodotti o servizi ), è necessario che l’impresa nel contratto stipulato con il lavoratore indichi in maniera precisa il termine fino al quale la stessa impresa si troverà ad affrontare le condizioni eccezionali previste e fino al quale, dunque, le sarà consentito procedere ad assunzioni a tempo determinato.

In difetto di tale indicazione, si deve considerare l’assunzione del lavoratore come a tempo indeterminato dall’origine.

  • Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato per una sola volta solo quando la durata iniziale del contratto non è superiore a 3 anni con il consenso del lavoratore, se lo richiedono ragioni obiettive e quando si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stipulato. Ove il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore per ogni giorno una maggiorazione. Se il rapporto prosegue per più di 20 o 30 giorni ( rispettivamente nel caso di contratti di durata inferiore o superiore a 6 mesi ) il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del trmine iniziale.

  • Quando, esaurito un contratto a termine, le parti ne stipulano un secondo, nuovo e distinto dal primo, entro un periodo di 10 o 20 giorni dalla data di scadenza del primo (rispettivamente nel caso di contratti di durata inferiore o superiore a 6 mesi ), il secondo contratto si considera a tempo indeterminato; nel caso di assunzioni successive, intendendosi come tali quelle effettuate senza soluzione di continuità, il rapporto si converte a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
 

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