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SEPARAZIONE CONSENSUALE

 

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La SEPARAZIONE CONSENSUALE presuppone un accordo dei coniugi, accordo che ha ad oggetto non solo l’opportunità di procedere alla separazione, ma anche la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali e le decisioni relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento.


CONDIZIONI PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

1) Consenso di entrambi i coniugi alla Separazione;

2) Regime di affidamento dei figli minorenni; anche nel caso di affidamento condiviso è necessario che i coniugi stabiliscano il genitore collocatario presso il quale andranno ad abitare i figli minori;

3) Calendario delle visite (giorni e fasce orarie) per il genitore "non collocatario", considerando anche i periodi di vacanza, le festività ed i fine settimana;

4) Assegnazione della casa coniugale (preferibilmente in favore del genitore collocatario), indipendentemente dal fatto che la stessa sia essa in proprietà di uno o di entrambi i coniugi, oppure in affitto;

5) Il contributo economico che il coniuge non collocatario dovrà versare all'altro per il mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni), costituito da una somma di denaro mensile o periodica.

6) Assegno di Mantenimento, mensile o periodico, a beneficio del coniuge non economicamente autosufficiente; Tuttavia, la previsione di tale Assegno non è  obbligatoria.


Perchè scegliere la Separazione Consensuale ?

Innanzitutto per la rapidità della procedura. Infatti se una Separazione Giudiziale  richiede, generalmente, oltre 3 anni per la sua definizione, la Separazione Consensuale ha una durata di circa 3 massimo 4 mesi.

In secondo luogo, la pratica di Separazione Consensuale è di gran lunga meno onerosa rispetto ai costi che una Separazione Giudiziale richiede. Generalmente l'onorario da garantire all'avvocato che assiste i coniugi nella procedura di Separazione Consensuale è di 2-3 volte inferiore a confronto con la Giudiziale.

In terzo luogo, l'accordo raggiunto dai coniugi comporta meno stress e dispendio di energie mentali sia per i separandi che per i figli minori.

 

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ASPETTI PROCEDURALI

Circa gli aspetti procedurali della separazione consensuale, il codice di procedura civile prevede 2 fasi:

1)      La fase presidenziale

2)      La fase dell’omologazione

La domanda si separazione consensuale si propone con ricorso innanzi al tribunale del luogo di residenza comune dei coniugi.

A seguito del deposito del ricorso, il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé, per il tentativo di conciliazione . Qualora il tentativo fallisse, allora si provvede alla verbalizzazione del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

Si fa presente che nel caso della separazione consensuale i coniugi sono già d’accordo, di guisa che non chiedono al giudice una decisione, ma sottoscrivono unicamente il ricorso in cui chiedono la separazione consensuale ed espongono i loro patti.

In ogni caso, per fare in modo che tali patti  abbiano efficacia giuridica è necessario che l’accordo raggiunto dai coniugi sia omologato dal tribunale.

Il procedimento di omologazione si svolge in camera di consiglio e non è obbligatoria la presenza del pubblico ministero.

 

 

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