| Condizioni dell'accordo di divorzio |
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QUALI SONO LE CONDIZIONI SULLE QUALI I CONIUGI DEVONO RAGGIUNGERE UN ACCORDO ? La scelta di divorziare consensualmente rappresenta per i coniugi la possibilità di consacrare in un accordo i loro rapporti personali e patrimoniali, nel rispetto dei principi morali, di ordine pubblico ed in vista di una equilibrata posizione di entrambi nonché dei figli. L’accordo, quindi, dovrà contenere tutte le condizioni pattuite dai coniugi riguardanti la regolamentazione dell’affidamento degli eventuali figli e delle modalità pratiche di visita e permanenza presso entrambi i genitori, le modalità di mantenimento dei figli. La determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli ed eventualmente del coniuge economicamente debole, l’assegnazione della casa familiare. Accanto a questo contenuto indispensabile, l’accordo potrà contenere altre eventuali pattuizioni configurate dagli interessati, di contenuto vario, normalmente riguardanti le proprietà comuni etc. Pertanto, l’accordo può anche contenere un vero e proprio trasferimento di diritti reali immobiliari o il riconoscimento della proprietà esclusiva di singoli beni mobili e/o immobili in favore della moglie e del marito. In conclusione, è chiaro che i coniugi che intendono divorziare congiuntamente devono necessariamente trovare un accordo su: 1) Regime di affidamento dei figli minorenni; anche nel caso di affidamento condiviso è necessario che i coniugi stabiliscano il genitore collocatario presso il quale andranno ad abitare i figli minori; 2) Calendario delle visite (giorni e fasce orarie) per il genitore "non collocatario", considerando anche i periodi di vacanza, le festività ed i fine settimana; 3) Assegnazione della casa coniugale (preferibilmente in favore del genitore collocatario), indipendentemente dal fatto che la stessa sia essa in proprietà di uno o di entrambi i coniugi, oppure in affitto; 4) Il contributo economico che il coniuge non collocatario dovrà versare all'altro per il mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni), costituito da una somma di denaro mensile o periodica. 5) Assegno di Mantenimento, mensile o periodico, a beneficio del coniuge non economicamente autosufficiente; Tale tipo di assegno consente al coniuge meno abbiente, di godere dello stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.Tuttavia, i coniugi possono anche decidere di comune accordo di non prevedere alcun tipo di mantenimento. 6) Assegno Alimentare, che è di importo nettamente inferiore rispetto all'assegno di mantenimento. Infatti l'entità de tale assegno è limitata alla soddisfazione dei bisogni di prima necessità, proprio perchè il coniuge versa in stato di bisogno. 7) Suddivisione dei beni mobili o immobili di proprietà comune di entrambi i coniugi. 8) Eventuali atti di trasferimento di beni mobili o immobili. Qualora si incontrassero delle difficoltà nel raggiungimento dell’accordo, lo studio legale SAL supporta i coniugi al fine del raggiungimento dello stesso. |

