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SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

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Il testamento è un atto mortis causa ed è l’unico atto previsto dalla legge italiana che permette ad una persona di statuire in ordine alla successione dei propri diritti.

Tuttavia il testamento può anche contenere disposizioni non aventi carattere patrimoniale, come ad esempio il riconoscimento di figli naturali.

 

Dal punto di vista patrimoniale, comunque, il testamento può contenere:

  • L’istituzione di uno o più eredi
  • L’attribuzione di uno o più legati

In particolare il testamento è un vero e proprio negozio giuridico avente i seguenti caratteri:

 

  • Unilaterale: sono vietati infatti i contratti mortis causa ( cd. Divieto dei patti successori );
  • Non recettizio : la sua efficacia è indipendente dalla conoscenza dei terzi;
  • Revocabile
  • Unipersonale: cioè posto in essere unicamente da una sola persona
  • Gratuito
  • Personale : la legge non ammette la rappresentanza, né volontaria né legale;
  • Formale: la volontà del testatore deve estrinsecarsi in una delle forme tassativamente previste dalla legge.

La volontà del testatore può essere considerata valida ed efficace solo se è :

 

  • Spontanea
  • Certa
  • Completa: nel senso che il contenuto della volontà del testatore deve ricavarsi solo dal testamento
  • Definitiva: cioè il testamento deve contenere non un progetto, ma una reale determinazione attuale.

La disposizione testamentaria può essere gravata da condizione, termine e modus.

Il testamento può essere ordinario ( olografo , per atto di notaio ) e speciale.

Il testamento olografo è la forma più semplice di negozio testamentario ed è redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Se da un lato tale tipo di testamento soddisfa l’esignza della segretezza e dell’economicità, dall’altro esso è suscettibile di alterazione smarrimento e sottrazione.

I reqisiti formali del testamento ologafo sono :

 

  • l’olografia: deve essere scritto per intero di pugno dal testatore
  • data: deve essere indicato il giorno, il mese e l’anno in cui il testamento fu sottoscritto.
  • Sottoscrizione: comprende nome e cognome e serve ad individuare il testatore.

Il testamento pubblico è un documento redatto con le ricshiose formalità da un notaio, ed ha natura di atto pubblico.

I reqisiti formali del testamento publico sono:

 

  • La dichiarazione orale di volontà: il notaio deve accertare l’identità personale del testatore.
  • La presenza dei testimoni: 2 testimoni – 4 testimoni se il testaore non sa leggere o scrivere ed è sordomuto.
  • La redazione per iscritto della volontà testamentaria ad opera del notaio
  • La lettura dell’atto al testatore ed ai testimoni ad opera del notaio
  • La sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del noatio.
  • La data
  • La menzione dell’osservanza delle suddette formalità.

Il testamento segreto consiste nella consegna solenne di una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve e la conserva tra i suoi atti.

Tale tipo di testamento, da un lato consente la testatore di tenere segreto il contnuto delle disposizioni, dall’altro assicura l’intangibilità dell’atto e la certezza della data.

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