Affidamento condiviso ed esclusivo dei figli minori
Affidamento condiviso ed esclusivo dei figli minori: quali differenze?
La legge prevede due tipi di affidamento:
- Affidamento condiviso
- Affidamento esclusivo
Affido condiviso cos’è e come funziona?
L’affidamento condiviso comporta l’affido dei figli minori ad entrambi i genitori.
L’attuale previsione normativa prevede quale regola generale la previsione dell’affidamento condiviso, da preferire rispetto all’affidamento esclusivo, che pertanto diventa l’eccezione.
Ma nella pratica cosa vuol dire affidamento condiviso?
L’affidamento condiviso costituisce una semplice condivisione di compiti tra i genitori, ovvero una suddivizione della giornata del bambino in segmenti settoriali affidati alla cura ora di uno ora dell’altro genitore secondo quanto stabilito in un accordo, o in mnacanza di accordo, secondo quanto deciso dal Giudice alla prima udienza .
In altre parole, l’affido condiviso si caratterizza per la condivisione dei compiti educativi, di mantenimento e cura dei figli, che si realizza attraverso l’esecizio congiunto della responsabilità da parte di entrambi i genitori.
E’ possibile l’affidamento condiviso quando i genitori sono in conflitto ?
Al riguardo bisogna dire che il combinato disposto degli artt. 316, comma 4, 337 ter, comma 3, cod. civ. che ha il contenuto del previgente l’articolo 155 comma 3 cod. civ., e 337 quater cod. civ. consente di ribadire che l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed il correlativo diritto del minore alla “bigenitorialità” costituiscono principi generali dell’ordinamento.
Pertanto, la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la regola prioritaria dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, il quale costituisce l’unico criterio di valutazione (Cass. 16593/2008, Cass., 17191/2011).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, al riguardo, chiarito che la semplice conflittualità esistente fra i coniugi non preclude l’affidamento condiviso, poichè avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il
precedente istituto dell’affidamento congiunto.
In definitiva, l’esistenza di una notevole conflittualità tra i coniugi, da sola, non è ostativa all’affidamento condiviso; ne consegue che l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitoripuò essere disposto soltanto in presenza di elementi che travalicano i limiti dell’ordinaria conflittualità, in presenza dei quali l’affidamento condiviso risulterebbe contrario all’interesse morale e materiale del minore.
Affidamento esclusivo dei figli, quando è possibile e cosa comporta ?
L’affido esclusivo dei figli può essere adottato, in via eccezionale, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all’interesse del minore che lo giustificano, quali, in via semplificativa, la obiettiva lontananza del genitore, il suo stato di salute psichica, l’insanabile contrasto con i figli, la sua anomala condotta di vita ( ad esempio se detenuto, tossicodipendente, alcolista ) ovvero ancora il suo disinteresse.
Discende da tali considerazioni che la scelta dell’affidamento esclusivo dovrà risultare
sorretta da una motivazione, non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore
affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude
dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse
del figlio, dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(Cass. 7477/2014).