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Come si calcola l’assegno di mantenimento per figli e coniuge?

Come si calcola l’assegno di mantenimento per figli e coniuge?

assegno di mantenimento

Come si calcola l’assegno di mantenimento per i figli ed il coniuge? incominciamo col dire che l’art. 155 stabilisce che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

Come viene stabilito l’assegno di mantenimento?

E’ noto che il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno di mantenimento periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1.      le attuali esigenze del figlio;

2.      il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3.      i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4.      le risorse economiche di entrambi i genitori;

5.      la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

In caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento è possibile procedere al suo recupero contattando lo studio legale SAL.

Si ricorda che  lo STUDIO SAL offre la possibilità di ottenere la separazione o il divorzio in tempi brevissimi ( circa 15 giorni ) con una tariffa a partire da € 350 a coniuge.

Assegno di mantenimento per i figli

Va preliminarmente osservato che nella stragrande maggioranza dei casi, l’abitazione coniugale viene assegnata al coniuge collocatario dei figli minori.

Appare opportuno, perciò, fornire alcuni elementi valutativi concernenti questa ipotesi maggiormente ricorrente.

Inoltre, deve premettersi che, normalmente, viene posto a carico del coniuge non collocatario anche l’obbligo di contribuire  50% al pagamento delle spese  straordinarie ( mediche, scolastiche, ricreative, sportive etc. ), di talchè la regolamentazione provvisoria dell’assegno di mantenimento dei figli imporrà al Giudice l’adozione di criteri prudenziali ancor più strettamente collegati alle peculiarità del caso concreto.

Il Tribunale ha, inoltre, sovente valutato la possibilità di una ripartizione percentuale non paritaria (es. 60% e 40% oppure 70% e 30%) delle spese straordinarie nelle ipotesi in cui sussista sproporzione tra i redditi dei genitori.

Assegno di mantenimento per i figli: le cifre

In definitiva, qual è la somma da versare per ogni figlio in caso di separazione? A quanto ammonta l’assegno di mantenimento per uno o più figli?

a) Nel caso al coniuge collocatario dei figli minori ed assegnatario della casa coniugale non sia liquidato alcun assegno per il proprio mantenimento ed in presenza di redditi medi (operaio/impiegato; € 1.200,00 / 1.600,00 ):

– in presenza di un solo figlio: assegno pari al 20/25% circa del reddito (€ 250,00 / € 350,00)

– con due figli: assegno pari a circa il 40% del reddito (€ 500,00 / € 600,00)

–  tre figli: assegno pari al 50% circa del reddito (€ 700,00 / € 800,00).

b) Nel caso di coniuge collocatario dei figli minori, assegnatario della casa coniugale e percettore di assegno per il proprio mantenimento:

– in presenza di un solo figlio: assegno pari ad 1/5 circa del reddito (€ 240,00 / € 320,00)

– con due figli: assegno pari a circa 1/3 del reddito (€ 400,00 / € 535,00)

– nel caso invece di tre figli: assegno pari a 2/5 circa del reddito (€ 480,00 / € 640,00).

Assegno di mantenimento per il coniuge

Vediamo ora come si calcola l’assegno di mantenimento per il marito o la moglie:

a) In  situazioni reddituali medie (operaio/impiegato; € 1.200,00 / € 1.600,00 mensili ), in assenza di particolari altre condizioni valutative (ad esempio: proprietà immobiliari molteplici; depositi o conti correnti di non scarsa entità), la liquidazione ipotizzabile è la seguente:

con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato (cioè da € 300,00 a € 400,00 circa);

senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato (cioè da € 400,00 a € 535,00 circa).

b) Qualora il coniuge richiedente l’assegno di mantenimento sia dotato di redditi propri non adeguati (come tali dovendosi intendere quelli che, pur sufficienti a garantire un minimo di autosufficienza economica, non soddisfino l’esigenza di mantenere un tenore di vita ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell’unità coniugale), i criteri liquidativi sopra enucleati potranno trovare applicazione operando, quale parametro di riferimento, sul differenziale di reddito tra i coniugi.

Pertanto, nell’ipotesi spesso ricorrente di un coniuge con occupazione part-time produttiva di redditi modesti (es: € 600,00 mensili), la liquidazione dell’assegno di mantenimento potrà così essere effettuata:

– con assegnazione della casa coniugale: 1/4 di € 1.200,00 (o € 1.600,00) – € 600,00

– senza assegnazione della casa coniugale: 1/3 di € 1.200,00 (o € 1.600,00) – € 600,00

c) Le anzidette esemplificazioni possono trovare applicazione anche con riferimento a situazioni di reddito assai più elevate, peraltro spesso suscettibili di contemperamenti in relazione a possibili altre attribuzioni economico/patrimoniali.

Se, infatti, la stragrande maggioranza delle controversie riconducibili a situazioni reddituali medie (operaio/impiegato) appare accomunata da parametri non molto dissimili tra di loro, non altrettanto può dirsi quanto ad altre condizioni professionali (professionista/commerciante/ imprenditore).

Innanzitutto, spesso discussa tra le parti è, in tali ipotesi, la reale condizione patrimoniale e reddituale della parte destinataria della richiesta di mantenimento (e, talvolta, anche quella della parte richiedente).

Il Giudice, dunque, sarà chiamato ad operare una cognizione sommaria degli elementi valutativi offerti dalle parti attraverso le produzioni documentali e le dichiarazioni rese all’udienza, onde stabilire, innanzitutto, il tenore di vita pregresso dei coniugi e le loro attuali condizioni patrimoniali e di reddito.

Spesso tale valutazione impone il superamento delle sole evidenze documentali rappresentate dalle dichiarazioni dei redditi, qualora in particolare queste ultime non appaiano in consonanza con altri indicatori della ricchezza (ad esempio: il possesso di autovetture di grossa cilindrata, di cospicue disponibilità finanziarie, di un consistente patrimonio immobiliare, di avviate attività commerciali, professionali, aziendali).

Dunque, il criterio della liquidazione di un assegno di mantenimento pari ad un quarto del presunto reddito dell’obbligato (in ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge richiedente) ovvero pari ad un terzo (in ipotesi di non assegnazione) potrà essere rispettato, previo opportuno contemperamento con la complessiva regolazione delle altre situazioni patrimoniali evidenziate dalle risultanze processuali.

IMPORTANTE: Qualora sorgessero dubbi circa i servizi relativi all’assegno di mantenimento è possibile chiedere chiarimenti contattando la sede nazionale S.A.L.: 081-19570162 (Fisso) – 339 850 14 36 (Cellulare)

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