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Mutuo cointestato separazione conviventi

Mutuo cointestato separazione conviventi

Mutuo cointestato separazione conviventi costituisce una delle frasi più cercate sulla rete dalle coppie di fatto che, pur avendo deciso di separarsi pacificamente, si trovano a fare i conti con la questione relativa al pagamento di un contratto di finanziamento acceso per l’acquisto dell’abitazione familiare.

Sono infatti molte le coppie di conviventi che, al momento della costituzione della famiglia di fatto, hanno ritenuto opportuno acquistare casa stipulando un mutuo cointestato.

Tuttavia, tale scelta, se effettivamente all’inizio della convivenza può rivelarsi giusta, potrebbe comportare svariati problemi in caso di separazione.

Vediamo quindi quali possono essere le soluzione possibili per mutuo cointestato separazione conviventi.

– La prima soluzione, forse quella più semplice, è quella di mettere in vendita l’immobile e suddividerne equamente il ricavato una volta coperto il debito con la banca.

– Diversamente l’ex coppia potrebbe continuare a pagare in maniera congiunta le restanti rate del mutuo. Tuttavia sarebbe preferibile attuare tale soluzione solo nel caso in cui mancasse ancora poco alla conclusione del finanziamento.

– infine, una delle parti potrebbe decidere di abbandonare il contratto di mutuo cointestato. Tuttavia, tale eventuale scelta è, evidentemente, subordinata alla volontà della banca la quale prima di accogliere la richiesta dovrà valutare la capacità dell’altro intestatario del contratto di garantire i futuri pagamento dei ratei.

Restituzione rate mutuo conviventi

Altra questione è quella di comprendere se il convivente che ha pagato in maniera esclusiva il mutuo cointestato possa, sempre in caso di separazione, chiedere all’altro il rimborso.

Bene, diciamo immediatamente che l’ex il quale, durante la convivenza, ha sempre versato in maniera spontanea l’intero mutuo sobbarcandosi quindi anche la quota spettante all’altro, nulla può pretendere in termini di restituzione.

Questo perché pagando in via esclusiva, ha semplicemente adempiuto, secondo l’orientamento maggioritario, ad una obbligazione naturale.

Questo discorso tuttavia è sicuramente valevole per tutto il periodo della convivenza ma non necessariamente per il periodo successivo alla crisi familiare.

Per il periodo successivo, infatti, l’ex che ha continuato a versare la somma intera potrebbe rivalersi nei confronti dell’altro a meno che non abbia continuato a pagare in maniera spontanea, essendone capace, tenuto in debito conto, tra l’altro, la proporzionalità tra la prestazione eseguita, i mezzi di cui lui dispone e l’interesse da soddisfare.

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