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Cos’è il reato di danneggiamento?

Cos’è il reato di danneggiamento?

L’art. 635 c.p. (reato di danneggiamento) prevede che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad € 309..

Reato di danneggiamento: condizioni e pena

La pena per il reato di danneggiamento è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso:

  1. con violenza alla persona o con minaccia;
  2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
  3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
  4. sopra opere destinate all’irrigazione;
  5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

Il reato di danneggiamento tutela il diritto di proprietà nei confronti degli aggressori  che hanno come effetto la distruzione della cosa. L’orientamento dottrinale più recente ravvisa il bene giuridico protetto nel diritto, all’integrità della cosa, di cui è titolare il proprietario, quanto colui che esercita il godimento sulla cosa.

Il soggetto attivo dell’illecito è chiunque, non trattandosi di reato proprio.

Nella categoria delle persone che subiscono un pregiudizio della commissione di un fatto di danneggiamento occorre distinguere la figura del danneggiato da quella del soggetto passivo. Il primo è colui che subisce dal reato un danno matrimonialmente valutabile. Il soggetto passivo si identifica nel titolare del bene o interesse tutelato dalle norme penali, che viene offeso o posto in pericolo, in via diretta ed immediata, dalla condotta dell’agente.

La condotta per il reato di danneggiamento si estrinseca per mezzo di quattro distinte modalità di aggressione ad una cosa mobile o immobile altrui:

  1. la distruzione implica il completo annientamento della cosa nella sua essenza specifica;
  2. la dispersione attiene alle cose mobili e consiste nel fare uscire il bene dalla disponibilità dell’avente diritto in modo che questi non possa più recuperarlo;
  3. il deterioramento comporta una modificazione in peius della cosa. Al riguardo, secondo la giurisprudenza, il deturpamento della cosa o il suo imbrattamento costituisce deterioramento quando la restituzione in pristino stato non sia agevole;
  4. l’inservibilità comporta l’inutilizzabilità della cosa rispetto alla sua originaria funzione, in tutto o in parte, ed anche solo temporaneamente.

Sotto il profilo soggettivo, per poter configurare il reato occorre  ravvisare la coscienza e la volontà di distruggere, deteriorare, disperdere o rendere inservibili cose mobili altrui.

Reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici

La particolare ipotesi di reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici è prevista all’art. 635-bis c.p.: chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze sopra riferite, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

reato di danneggiamento

IMPORTANTE: Qualora avessi bisogno di assistenza legale oppure di maggiori informazioni riguardo al reato di danneggiamento puoi contattare la sede nazionale S.A.L.: 081-19570162 (Fisso) – 339 850 14 36 (Cellulare)

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