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Differenze tra unioni civili e matrimonio

Differenze tra unioni civili e matrimonio

Quali sono le differenze tra unioni civili e matrimonio? Cerchiamo di chiarire alcuni concetti e di capire in cosa differiscono i due istituti.

1) Differenze terminologiche

-L’articolo 29 della Costituzione definisce il matrimonio come un “ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.

-L’Unione civile non è un matrimonio, ma una «specifica formazione sociale» composta da persone dello stesso sesso,

– la convivenza di fatto viene posta in essere da una coppia formata da “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

2) il sesso

– Il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso,

– l’unione civile è un istituto valido per le coppie dello stesso sesso,

– la convivenza può essere istituita sia per i rapporti eterosessuali che per i rapporti omosessuali.

3) il rito

L’unione civile si costituisce con una dichiarazione congiunta dei due partners innanzi all’ufficiale di Stato Civile e alla presenza di due testimoni.

Le coppie che invece vogliono regolamentare davanti alla legge la convivenza devono presentare apposita richiesta di iscrizione all’anagrafe. Uno dei due partner deve inoltre trasmettere il modello di dichiarazione di residenza (sottoscritto anche dall’altro/a), specificando che si tratta di una convivenza per vincoli.

4) il patrimonio

Sotto il profilo economico non esiste alcuna differenza tra unioni civili e matrimonio.

Pertanto in assenza di una diversa manifestazione di volontà, per le coppie unite civilmente si applicherà automaticamente al regime di comunione dei beni.

Per entrambi si prevede l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni e il diritto di successione.

Diversamente, i conviventi che sentono la necessità di regolamentare i loro rapporti patrimoniali devono firmare un contratto di convivenza predisposto da un avvocato il quale nei 10 giorni successivi provvederà ad iscriverlo all’anagrafe di residenza dei conviventi. In questo caso non è previsto il diritto di successione.

5) fisco e previdenza

Le coppie sposate e unite civilmente potranno godere dello stesso trattamento fiscale e previdenziale. A livello esemplificativo: detrazioni fiscali per familiari a carico e prima casa, assegno di mantenimento in seguito a divorzio, pensione di reversibilità e TFR in caso di morte di uno dei due coniugi.

Tuttavia stante il divieto per le coppie unite civilmente di adottare, i partners non possono accedere alle prestazioni di maternità/paternità né agli assegni familiari.

Per quanto riguarda i conviventi, non è previsto alcun legame previdenziale. La legge prevede però che un convivente che presti la propria opera (non lavoro subordinato né legame di società) all’interno dell’impresa del partner abbia diritto di partecipazione agli utili. In caso di rottura della convivenza è previsto il diritto all’assegno di mantenimento per un numero determinato di anni che sarà detraibile dal partner che lo eroga.

Coppie sposate, unite civilmente e conviventi godono dello stesso trattamento per le graduatorie relative all’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

6) il cognome

Nelle coppie unite in matrimonio, la moglie mantiene il proprio cognome da nubile, anche se è possibile aggiungere nei documenti ufficiali la dicitura “coniugata con”. Per quanto riguarda le unioni civili invece, i partner dovranno presentare una dichiarazione attraverso la quale comunicano la decisione di assumere un cognome comune. Si potrà scegliere liberamente quale utilizzare tra i due. I conviventi mantengono ognuno il proprio cognome.

7) i figli

Chi è unito solo civilmente non può adottare un bambino o ricorrere alla procreazione assistita .  A differenza di quanto accade per il matrimonio in cui i bambini nati vengono considerati dalla legge figli di entrambi i genitori, i bambini nati durante l’unione civile saranno figli del solo genitore biologico.

Per quanto riguarda la convivenza, la legge non prevede per una coppia convivente la possibilità dell’adozione, a meno che la convivenza duri da tre anni e vi sia l’impegno al matrimonio. I conviventi hanno però diritto alla stepchild adoption.

8) obbligo di fedeltà

Le persone unite civilmente non hanno  l’obbligo di fedeltà.

9) divorzio e separazione

I partners uniti civilmente, per sciogliere l’unione civile non dovranno rispettare il periodo di separazione, ma potranno accedere direttamente al divorzio.

In caso di divorzio esiste un’ulteriore differenza tra unioni civili e matrimonio: i coniugi uniti civilmente non potranno chiedere lo scioglimento per la mancata consumazione del rapporto.

Per quanto riguarda la convivenza, in caso di rottura la ex coppia non dovrà affrontare alcuna procedura. Chi però ha sottoscritto il contratto di convivenza per disciplinare la propria situazione patrimoniale dovrà presentare un atto scritto per richiederne il recesso, sia esso unilaterale o di comune accordo.

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