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Diritti e poteri riconosciuti ai conviventi con la legge Cirinnà

Diritti e poteri riconosciuti ai conviventi con la legge Cirinnà

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La Legge CirinnàL. 76/2016 – regolamenta le unioni tra le persone dello stesso sesso e le convivenze. È importante sottolineare che per rientrare nella definizione di conviventi ed essere tutelati dalla Legge Cirinnà bisogna rendere formale la propria convivenza recandosi al Comune, adempiendo agli oneri previsti. Pertanto le persone che convivono e che non hanno intenzione di registrare la propria unione – coppie di fatto – non godono dei diritti della Legge Cirinnà. I diritti e poteri riconosciuti ai conviventi con la Legge Cirinnà sono quasi identici a quelli delle coppie sposate, ma con qualche differenza.

Legge Cirinnà – visite, malattia e decesso

La Legge Cirinnà garantisce il diritto di visita dei conviventi sia in ospedale che in carcere. Inoltre la Legge Cirinnà regolamenta i casi di malattia o decesso di uno dei conviventi. Nello specifico vengono garantiti:

* tutti i diritti che già spettano ai coniugi nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;

* il diritto di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero;

* il potere di conferire, in forma scritta e autografa (oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone) un mandato con il quale designare l’altro convivente quale rappresentante con poteri pieni o limitati:

1) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute (c.d. testamento di vita);

2) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (c.d. mandato post mortem exequendum);

* Diritto al risarcimento del danno in caso di morte del convivente derivante da fatto illecito:

* la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno (nonché di essere indicato ex art. 712 c.p.c. nella domanda per l’interdizione, inabilitazione o per la nomina dell’amministratore di sostegno).

Legge Cirinnà – diritti economici e di successione

Ancora, la Legge Cirinnà regolamenta i diritti relativi all’abitazione ed alla partecipazione in impresa familiare. Nello specifico vengono garantiti:

* I diritti sulla casa ove i conviventi vivono stabilmente:

1) se il convivente proprietario della casa di comune residenza muore,  il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni (che diventano  tre anni ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni. Il diritto di abitare comunque viene meno se il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza ovvero contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto.

Nel caso invece di semplice “rottura” della convivenza, la legge Cirinnà non prevede nessuna tutela per alcuna tutela. Tuttavia è possibile comunque risolvere tale problema prevedendo nel contratto di convivenza l’attribuzione al convivente non titolare dell’immobile di una quota di comproprietà ovvero un diritto reale di godimento.

2) in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto

* Diritto di preferenza nell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare:

nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

* Diritto a partecipare ad un’impresa familiare:

il convivente che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente (purché chiaramente tale collaborazione non dipenda da un rapporto di lavoro subordinato o di società) ha diritto a partecipare agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.

Legge Cirinnà – gli alimenti

* Diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza:

la legge Cirinnà garantisce anche il diritto agli alimenti. Al termine della convivenza è riconoscibile al convivente il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza medesima, purché sussistano i seguenti elementi:

1) versi in stato di bisogno, e

2) non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Occorre precisare che l’obbligo alimentare del convivente è anteposto a quello che grava sui fratelli e sorelle della persona in stato di bisogno.

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IMPORTANTE: Qualora avessi bisogno di maggiori informazioni rispetto alla Legge Cirinnà puoi contattare la sede nazionale S.A.L.: 081-19570162 (Fisso) – 339 850 14 36 (Cellulare) .

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