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Diritto di visita del padre

Diritto di visita del padre

La questione relativa al diritto di visita del padre separato sorge ogni volta che i coniugi hanno deciso di separarsi legalmente ricorrendo al Giudice di famiglia.

Infatti, sin dalla prima udienza di separazione  il Giudice, in assenza di motivi ostativi, dispone l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori stabilendo, nel contempo, quello presso cui continueranno a vivere i figli minorenni.

Cos’è l’affidamento condiviso

Si parla di affido condiviso quando la responsabilità genitoriale viene esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.

Ciò significa che tutte le decisioni di maggior interesse e non che riguarderanno i figli minori ( istruzione, educazione e salute ) saranno assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

Affido condiviso tuttavia non vuol dire che il minore trascorra tempi paritari con entrambi i genitori.

Infatti, quando viene disposto l’affidamento condiviso, il più delle volte il Giudice stabilisce anche chi tra i due genitori è quello presso cui continueranno a vivere i figli.

Va da sé che in tal caso il genitore non collocatario ( generalmente il padre ), su disposizione del Tribunale, potrà vedere e tenere con sé i propri figli secondo un determinato calendario.

Affido condiviso calendario visite

Nelle cause di separazione giudiziale ( in assenza di accordo ) il Tribunale stabilisce, in favore del genitore non convivente con i figli, un calendario di visite il più delle volte generico che prevede:

– 2 giorni durante ciascuna settimana col padre;

– un week-end a settimane alterne;

– durante le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni;

– 2 settimane consecutive durante le vacanze estive.

Nulla toglie che i coniugi possono raggiungere un accordo di separazione con il quale stabilire un calendario di visita molto più dettagliato. Chiaramente ciò può avvenire solo in caso di separazione consensuale.

Pernottamento figlio padre separato

Fino a qualche anno fa i Giudici erano portati a consentire il pernottamento del minore presso l’abitazione paterna solo a partire dai 3 anni del figlio.

La situazione tuttavia è completamente mutata negli ultimi anni durante i quali si è assistito ad un cambio di rotta della giurisprudenza che ha dato maggior peso al diritto di visita del padre separato.

Attualmente quindi esiste una maggiore flessibilità da parte dei Giudici nel disporre i limiti d’età del bambino per poter dormire con il papà.

Ad esempio è stato stabilito il diritto del padre di pernottare con una bambina di appena 16 mesi.

Chiaramente nel risolvere tale questione, i giudici dovranno sempre preliminarmente tener conto del superiore interesse del fanciullo e comprendere di volta in volta se l’interesse veramente tutelato sia quello del figlio minore o piuttosto quello del genitore che richiede il pernottamento.

In generale comunque la soluzione che appare più appropriata è quella di prevedere il pernottamento col genitore non collocatario in maniera abituale durante i week-end da prolungarsi durante i periodi di vacanza dalle scuole.

E se non si esercita il diritto di visita?

Come è noto il figlio deve per legge mantenere un rapporto equilibrato e continuativo anche con il genitore non collocatario.

Pertanto che quest’ultimo non solo ha il diritto ma anche il dovere divedere e tenere con sé il figlio minore secondo il calendario stabilito.

Diversamente potrebbe incorrere in problematiche sia di ordine civile che penale.

La sua condotta infatti integra, sotto il profilo penale, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Civilmente invece il mancato rispetto delle visite potrebbe comportare l’applicazione dell’affidamento esclusivo e, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale con l’obbligo a risarcire i danni occorsi.

E se invece il diritto di visita è ostacolato dall’altro genitore?

Accade spesse volte che il genitore collocatario ostacoli il diritto di visita dell’altro genitore, accampando le più svariate scuse per impedirgli di stare con i figli.

Ebbene anche tale condotta costituisce reato.

In tal caso il genitore privato dell’affetto dei figli può presentare una querela per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Ci sono tuttavia conseguenze anche sotto il profilo civile.

Infatti ad esempio una madre ostacola il diritto di visita del padre può essere obbligata a versare una somma a quest’ultimo a titolo di ristoro dei danni subiti a causa della sua illecita condotta.

Per la madre che non consente al padre di esercitare il proprio diritto di visita possono sussistere anche conseguenze sul piano civile: la madre che ostacola il padre nell’esercizio del diritto di visita può infatti essere condannata al risarcimento del danno.

E se è il figlio a non voler vedere il padre?

Partiamo dal presupposto che una separazione costituisce un evento trumatico non solo per i coniugi ma anche, anzi forse ancora di più, per i figli.

Ciò per dire che appare quasi fisiologico che un figlio, a seguito della separazione dei genitori, possa mostrare rancore nei confronti di un genitore decidendo di non vederlo e, nei casi più gravi, addirittura di sentirlo telefonicamente.

Tale situazione tuttavia è da censurare con fermezza quando tale rifiuto trova il benestare dell’altro genitore il quale venga meno all’obbligo di collaborare fattivamente per ripristinare il rapporto del figlio con l’altro genitore.

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