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Omissione di soccorso

Omissione di soccorso

omissione di soccorso

L’art. 593 c.p. definisce il concetto di omissione di soccorso e stabilisce che: “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a  € 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”.

Il presupposto del reato di omissione di soccorso è dato dalla particolare relazione tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del reato.

Al riguardo la Cassazione ha stabilito che “Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l’oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto alla percezione visiva diretta dell’agente non è di per sé idonea ai fini della prospettabilità del reato”.

L’elemento soggettivo del reato di omissione di soccorso è rappresentato dal dolo generico, ed occorre quindi la coscienza e la volontà di tutti gli elementi previsti dalla sopraccitata fattispecie incriminatrice, inclusa la possibilità di attivarsi.


Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla vita umana, così come dall’incolumità fisica delle persone che si trovano in difficoltà e dalla tutela della solidarietà sociale.

Omissione di soccorso: in cosa consiste

Il reato in questione è un reato omissivo, senza evento, comune, giacché può essere commesso da chiunque, avente natura di pericolo, dove il tentativo non configurabile e di mera condotta, tanto che si perfeziona con la semplice esecuzione dell’azione illecita.

L’elemento oggettivo del reato di omissione di soccorso consiste invece nel:

–  omettere  di   dare   avviso   all’Autorità   competente di avere trovato abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni sedici, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa;

omettere di  prestare  l’assistenza   occorrente ad una persona ferita, in pericolo, inanimata o di darne immediato avviso all’Autorità: in tal  caso l’assistenza consiste nel  soccorso immediato  che deve necessariamente essere prestato  ad un corpo umano che sia o sembri inanimato, ad una persona  ferita o in pericolo.

L’obbligo di assistenza imposto dalla norma deve essere inteso nel senso ampio di  “soccorso”, che include ogni forma di aiuto e di intervento necessarie in base alle diverse situazioni.

Tuttavia, ai fini della configurabilità del reato in questione, non è sufficiente il ferimento o una generica condizione di pericolo, ma è necessario che la ferita o le altre condizioni soggettive siano tali da privare il soggetto della capacità di provvedere a sé stesso. Ancora è doveroso precisare che l’incapacità all’autodeterminazione è presunta nell’ipotesi di persona che non dia segni di vita, o che sembri inanimata, e va accertata caso per caso nell’ipotesi di persona ferita o altrimenti in pericolo.

Omissione di soccorso: le aggravanti

L’ultimo comma della norma in oggetto prevede degli aggravamenti di pena qualora dalla condotta tenuta dal soggetto agente derivi una lesione personale o la morte del soggetto passivo del reato.
Tuttavia, per la sopraccitata ipotesi aggravata, di cui all’art. 593, comma 3, c.p. è necessario che la lesione e la morte non siano volute dall’agente e si trovino, ciononostante, in un rapporto di causalità materiale con la condotta omissiva del soggetto agente. Più in particolare, nel predetto caso si deve accertare che tali eventi si sarebbero evitati se non si fosse verificata l’omissione di soccorso.

Il reato è di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

omissione di soccorso

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