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Ricorso per Cassazione

Ricorso per Cassazione

Il ricorso per Cassazione è un mezzo di gravame esperibile contro le sentenze e i provvedimenti che incidono sulla libertà personale (art. 111 Cost.).

Mentre possono aversi sentenze di primo grado appellabili e non appellabili, non esistono sentenze di secondo grado non ricorribili, né sentenze di primo grado inappellabili che siano sottratte al ricorso per Cassazione.

Ne consegue che quest’ultimo è, per così dire, l’ultima valutazione insopprimibile. Peraltro, il ricorso può costituire l’istanza di giustizia azionabile in relazione a qualsiasi decisione di primo grado, sia perché può essere l’unico mezzo di gravame disponibile allorché non è consentito l’appello, sia perché può elettivamente assurgere a mezzo immediato di impugnazione, omisso medio, per saltum, allorché la parte che abbia diritto di appellare la prima sentenza preferisca avvalersi immediatamente del ricorso.

Anche in sede penale, come in sede civile, la cognizione della Corte di Cassazione è limitata ai soli vizi di legittimità, tassativamente contemplati nell’art. 606 c.p.p., mentre, a differenza del ricorso in sede civile, la proposizione del ricorso sospende l”esecuzione della sentenza.

In particolare, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per cinque ordini di motivi attinenti a:
— esercizio da parte del giudice di potestà riservate ad altri poteri dello Stato;
— violazione della legge penale;
— violazione di norme processuali penali, se a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza;
— violazione del diritto alla controprova (artt. 190 e 495 c.p.p.), anche per le prove richieste nel corso della istruzione dibattimentale, se tale error in procedendo ha pregiudicato la decisione;
— vizio di motivazione, che si risolva nella mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa e sia ricavabile dallo stesso testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

La tassatività dei casi di gravame provoca la inammissibilità di motivi diversi o sostanzialmente apparenti e manifestamente infondati.

Il cd. pacchetto sicurezza (L. 128/2001) ha introdotto nel codice l’art. 625Bis c.p.p., che disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. È noto che la sentenza pronunciata dalla Corte non è impugnabile, essendo il ricorso per cassazione l’ultimo mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze (salvi i casi di revisione).

La nuova disposizione consente alla Corte, su ricorso del Procuratore Generale o del condannato, di correggere errori materiali o di fatto contenuti in suoi provvedimenti.

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