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Lo stalking e gli atti persecutori

Lo stalking e gli atti persecutori

Cosa si intente per stalking e gli atti persecutori?

Il reato di stalking è sanzionato all’art. 612 bis c.p. Lo stalking (termine inglese traducibile nell’italiano “fare la posta” e divenuto “atti persecutori” nel codice penale) è un reato. Si punisce con il carcere chiunque pedini, assilli, infastidisca pesantemente – con telefonate, insistenti ricerche di contatto – una persona, tanto da causarle gravi stati d’ansia o di paura per la propria incolumità o per quella di un parente prossimo e da costringerla a cambiare abitudini di vita. (Codice penale articolo 612-bis)

Quali comportamenti costituiscono lo stalking e gli atti persecutori?

Si commette il reato di stalking quando si tengono in maniera ripetitiva comportamenti invadenti, di intromissione, con pretesa di controllo, quando si minaccia qualcuno costantemente, con telefonate, messaggi, appostamenti, ossessivi pedinamenti.

Questo tipo di condotta deve arrecare nella vittima un grave stato di timore per la propria salute e per la propria sicurezza o per quella di un altro soggetto a lei vicino, tanto da farle alterare – per sfuggire allo stalking – lo stile di vita quotidiano (con conseguenze quali cambiamento di lavoro, rinuncia a svolgere determinate attività, mancanza di libertà nel decidere itinerari e mezzi di spostamento, variazioni di numero di telefono).

Una sola minaccia o un isolato episodio di “tampinamento”, anche se invadente, non sono sufficienti a realizzare il reato di stalking: è necessaria una certa reiterazione delle condotte nel tempo.

Come comportarsi in caso di accuse per stalking?

In caso di indagini a proprio carico per il reato di stalking è necessario nominare un avvocato penalista di fiducia, affinché possa verificare la fondatezza dell’accusa, l’effettiva sussistenza di questo reato piuttosto che di un’altra ipotesi di reato meno grave, l’attendibilità della vittima che abbia denunciato lo stalking, e scegliere la miglior strategia difensiva possibile, magari svolgendo indagini difensive.

Sarà utile verificare, con il supporto del legale, se effettivamente il fatto di cui si è accusati possa rientrare nella descrizione fatta dal codice penale e sia quindi qualificabile come stalking. Se manca anche un solo elemento, formale o sostanziale, infatti, il reato di stalking potrebbe non sussistere. La querela per stalking si può sporgere personalmente in un qualunque posto di polizia o direttamente all’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

È pur sempre consigliabile, però, l’assistenza di un avvocato penalista fin dalla stesura della denuncia-querela per stalking o, ancor prima, per la richiesta delle prime ed immediate misure a tutela della stessa vittima (allontanamento dello stalker, divieto di avvicinamento alla persona offesa).

Che differenze ci sono tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti?

Lo stalking si manifesta prevalentemente al di fuori dei rapporti di convivenza e non si concretizza (almeno non subito o comunque non per forza) in un maltrattamento fisico della vittima ma esclusivamente psicologico.

Che differenze ci sono tra il reato di stalking e quello di molestie o minacce?

Perché sussista la fattispecie delittuosa dello stalking è necessario il ripetersi di una condotta di minaccia o di molestia. Le condotte di stalking debbono inoltre produrre l’effetto di provocare disagi psichici (un perdurante e grave stato di ansia o di paura), ovvero timore per la propria incolumità e quella delle persone care o ancora un’alterazione delle proprie abitudini di vita.

Quindi lo stalking è caratterizzato da una certa abitualità dei comportamenti di minaccia e di molestia e – a differenza del reato di minaccia – provoca un grave e perdurante stato di ansia o di paura o un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.

Stalking: cosa si intende per “perdurante e grave ansia o paura”?

Il concetto di “perdurante e grave stato di ansia o di paura” non fa riferimento ad uno stato patologico, che debba essere accertato clinicamente quasi fosse una malattia, appunto, ma a conseguenze sullo stato d’animo della persona offesa: si pensi al sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione per lo stalking subito.

Tali conseguenze devono essere concretamente accertabili e non transitorie, in quanto rappresentano il risultato di una vessazione continuata che abbia sostanzialmente comportato un mutamento nella condizione di normale stabilità psicologica del soggetto.

Lo stalking commesso prima dell’entrata in vigore della legge sullo stalking sono punibili?

In linea di massima no, perché nel momento in cui sono stati commessi, il reato di stalking non era ancora stato introdotto nel nostro codice penale. Tuttavia, essendo il reato di stalking un reato abituale, la consumazione dell’ultima delle ripetute condotte di molestia e minaccia determina l’effettiva realizzazione del reato. Di conseguenza, anche nel caso in cui le condotte persecutorie risultino essere state consumate solo in parte dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 11/2009 (cioè dopo il 25 febbraio 2009), troverà comunque applicazione la fattispecie di cui all’articolo 612-bis codice penale.

Il reato di stalking è perseguibile a querela della persona offesa?

Sì. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi. Ma il reato di stalking resta procedibile d’ufficio, quindi anche in assenza di querela, quando è commesso nei confronti di un minore o di una persona disabile.

Quali sono le pene previste per il reato di stalking?

Per il reato di stalking è previsto il carcere, da 6 mesi a 4 anni. Questa pena viene aumentata se lo stalking viene commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, o comunque da una persona che sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva. La pena per stalking è aumentata, fino alla metà, anche quando gli atti persecutori siano commessi nei confronti di un minore, di una donna incinta o di una persona disabile, oppure quando il reato di stalking sia stato commesso con l‘uso di armi o da persona camuffata nell’aspetto.

Sono previste delle misure cautelari per il reato di stalking?

Sì. A chi è sottoposto ad indagine per il reato di stalking è possibile applicare la custodia cautelare in carcere. Tuttavia, da poco è stata introdotta una nuova misura a tutela della vittima del reato di stalking, che consiste nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Con il provvedimento che dispone tale divieto, il Giudice ordina all’imputato per stalking di non avvicinarsi a luoghi determinati o di mantenere una distanza determinata dai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il Giudice può anche prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa, da persone conviventi con questa o legate da relazione affettiva o può prescrivere di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o da tali persone.

stalking

IMPORTANTE: Qualora fossi stato/a vittima di stalking ed avessi bisogno di assistenza legale oppure di maggiori informazioni riguardo il reato di stalking puoi contattare la sede nazionale S.A.L.: 081-19570162 (Fisso) – 339 850 14 36 (Cellulare)

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