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L’opposizione al matrimonio

L’opposizione al matrimonio

Ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 3 Novembre 200 , n. 396, è possibile, in presenza di determinati motivi, opporsi al matrimonio tra due persone. Approfondiamo meglio i casi in cui è possibile l’opposizione al matrimonio.

L’atto di opposizione deve essere proposto con ricorso presentato al Presidente del Tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione.

Le persone legittimate a fare opposizione sono indicate dall’art. 102 c.c. nei commi da 1 a 4.

Più precisamente:

1) I genitori e , in mancanza loro, gli altri ascendenti ed i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla celebrazione del matrimonio.

2) Se uno dei 2 sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di opporsi compete anche anche al tutore o alcuratore.

3) Il diritto di opporsi compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

4) Quando  si tratta di matrimonio in contravvenzione dell’art.89 c.c., il diritto di opposizione spetta, anche se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto ed al parente di lui.

I motivi di opposizione possono essere:

  • Minore età dei nubendi
  • Infermità di mente di uno o entrambi i nubendi
  • Parentela o affinità fra gli sposi
  • Presenza di divieto temporaneo di nuove nozze
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