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Mantenimento figlio naturale

Mantenimento figlio naturale

Il Mantenimento del figlio naturale ( o meglio figlio nato al di fuori del matrimonio ) è una delle questioni maggiormente trattate dal nostro studio alla luce della crescente diminuzione negli ultimi anni delle unioni coniugali.

Partiamo subito col dire che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 219 del 2012 non esiste più alcuna differenza tra i figli nati di genitori uniti da vincolo matrimoniale e genitori non sposati.

Infatti, attualmente tutti i figli hanno lo stesso status giuridico.

Ciò, quindi, significa che i genitori vantano nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio gli stessi diritti e chiaramente doveri previsti per i figli nati durante il matrimonio.

Pertanto, anche i figli nati dall’unione di persone non sposate godono del diritto di essere mantenuti, istruiti e assistiti rispettando nel contempo le loro inclinazioni ed aspirazioni.

E’ il caso di precisare, a tal ultimo riguardo, che tali diritti sorgono per il solo fatto di essere stati generati.

Evidentemente al diritto dei figli naturali corrisponde il dovere dei rispettivi genitori di garantire il loro mantenimento, la loro istruzione ed educazione.

Chiaramente oltre ai doveri, i genitori vantano anche determinati diritti.

Diritti di un madre non sposata e di un padre non unito in matrimonio.

Orbene si può tranquillamente affermare che sia la madre che il padre hanno il diritto di:

– amministrare i beni del figlio minorenne e rappresentarlo;

– seguire la loro crescita;

– gestire l’affidamento ed esercitare il diritto di visita della prole minorenne anche in caso di separazione tra i genitori;

– etc.

Mantenimento figlio naturale

Come si è già auto modo di affermare in altri post, quando una coppia non sposata ha deciso di separarsi, risulta assolutamente opportuno regolamentare sia il regime di affidamento che il mantenimento.

E’ sempre preferibile, per il bene dei figli, che i genitori cerchino, per quanto possibile, di raggiungere un accordo pacifico sia sull’affidamento in uno al calendario di visite che sul contributo l mantenimento.

Tale accordo chiaramente per assumere efficacia vincolante dovrà sempre essere sottoposto al vaglio del Tribunale.

Qualora, invece, non fosse possibile giungere ad un accordo, sarà sempre il Tribunale a decidere per i genitori risolvendo quindi la controversia venutasi a creare.

Si badi bene, il mantenimento del figlio naturale riconosciuto è previsto non solo per i figli minorenni ma anche per i figli che sebbene maggiorenni non sono ancora economicamente indipendenti.

Infatti l’obbligo di mantenere i figli non viene assolutamente meno con il semplice raggiungimento della maggiore età essendo necessaria, su punto, anche l’autosufficienza economica.

Ai fini della quantificazione del mantenimento per i figli naturali bisogna infine valutare varie circostanze tra cui la capacità reddituale dei genitori, il loro apporto all’assistenza morale e materiale ai figli ed in generale la condizione economica della famiglia.

Per avere un’idea sulle somme cui sono tenuti a versare i genitori a titolo di contributo al mantenimento dei figli, è possibile consultare il seguente link.

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