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Multa per coronavirus ( covid-19 )

Multa per coronavirus ( covid-19 )

Multa per coronavirus

A partire dal 25 marzo 2020 chi si sposta dalla propria abitazione senza un valido motivo, sarà tenuto a versare una sanzione amministrativa. Vediamo insieme quindi qual è l’importo della multa ricevuta per aver trasgredito le restrizioni stabilite dal Governo italiano per contrastare il coronavirus ( covid-19 ) ed i termini previsti per pagare o fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

A quanto ammonta la multa per chi esce di casa?

Come abbiamo già detto in altro post, attualmente gli spostamenti immotivati non sono più puniti penalmente ma con una sanzione amministrativa che va da € 400,00 ad € 3000,00.

La sanzione è aumentata fino ad un terzo se l’infrazione è commessa alla guida di un veicolo.

Se poi si è recidivi le somme sono raddoppiate.

Restano invece ferme le sanzioni penali in caso di autocertificazione falsa (pena nel massimo fino a 2 anni di reclusione ) e di violazione della quarantena ( reclusione da uno a cinque anni ).

Entro quanto tempo deve arrivare una multa?

In generale, quando la multa non viene contestata al trasgressore immediatamente con rilascio quindi del verbale ma viene notificata a casa, il termine è di 90 giorni.

Nel secondo caso quindi tra il giorno dell’infrazione e quello della notifica ( attenzione fa fede il giorno in cui l’agente consegna la busta all’ufficio postale  ), non devono trascorrere più di 90 giorni.

Non si dovrà pertanto tener conto del giorno in cui si è ricevuta la multa, ma quella di spedizione, a meno che la notifica non avvenga tramite messo comunale.

In questo caso infatti non devono trascorrere più di 90 giorni tra il giorno dell’infrazione e quello della consegna del verbale a casa.

Quando conviene fare ricorso contro una multa per coronavirus?

Se si è ricevuta una multa, è lecito chiedersi se è possibile contestarla facendo ricorso.

I motivi del ricorso possono essere vari.

Tuttavia, quelli più importanti sono i seguenti:

  • il verbale di accertamento è stato notificato fuori termine;
  • nel verbale sono stati omessi uno o più elementi essenziali;
  • quando invece si contesta la violazione perché non è mai avvenuta o perché la condotta del presunto trasgressore è stata valutata in maniera errata dall’agente accertatore;

Se quindi si ritiene che la multa per coronavirus sia infondata in fatto e/o in diritto, è possibile impugnarla facendo ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace territorialmente competente.

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Meglio fare ricorso al prefetto o al giudice di pace?

Spesse volte quando si riceve una multa e si è deciso di contestarla, ci si chiede se sia meglio fare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace.

Diciamo che in generale è consigliabile fare ricorso al Prefetto quando si vuole contestare un vizio formale; pensiamo ad esempio al caso in cui la multa è stata notificata fuori il termine di cui abbiamo discusso prima oppure i dati anagrafici del trasgressore non sono conformi a quelli indicati nella multa o ancora la contravvenzione non riporta il luogo e/o la data dell’infrazione.

In tutti gli altri casi conviene, invece, impugnare la multa innanzi al Giudice di Pace.

Quali sono i termini per fare ricorso?

Chiaramente esistono dei termini entro cui effettuare il ricorso contro una multa.

Ricorso al Prefetto: entro 60 giorni decorrenti dalla contestazione immediata o alla notifica a casa.

Ricorso al Giudice di Pace: entro 30 giorni, sempre decorrenti dalla contestazione immediata o alla notifica a casa.

ATTENZIONE: Nel caso di multa per Coronavirus, i termini previsti per proporre ricorso decorreranno dal 16 aprile 2020 stante la sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus) per i procedimenti amministrativi che va dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 (art. 103, DL 18/2020).

Quindi nel caso in cui fosse stata elevata una multa il giorno 27.03.2020 il termine per consegnare o inviare il ricorso al Prefetto ( 60 giorni ) scadrà lunedi 15 Giugno 2020 ( il 14 giugno non si conta perché è domenica ).

Diversamente, nel caso di ricorso al Giudice di Pace ( 30 giorni ) il termine scadrà venerdi 15 Maggio 2020.

Ricorso al Prefetto nessuna risposta.

In caso di ricorso, il Prefetto ha 180 giorni di tempo per adottare il provvedimento dalla data in cui è stato consegnato il ricorso ed altri e 150 giorni per notificarlo ( 330 giorni in totale).
Se il Prefetto non notifica alcun provvedimento entro tale data, vuol dire che il ricorso è stato accolto.

La Prefettura ha 180 giorni di tempo per adottare il provvedimento dalla data in cui hai consegnato il ricorso e 150 giorni per notificarlo (330 giorni in totale).
I 330 giorni scadranno Giovedi 11 Marzo 2021.

Se entro tale data non ti sarà notificato il provvedimento potrai considerare il ricorso come accolto.

entro tale data non ti sarà notificato il provvedimento potrai considerare il ricorso come accolto.

Cosa fare invece se il Prefetto rigetta il ricorso?

Se il Prefetto respinge il ricorso emetterà un’ordinanza ingiunzione che sarà notifica presso il domicilio eletto nel ricorso.

Dal giorno in cui si riceve l’ordinanza-ingiunzione, si hanno 30 giorni di tempo per pagare o  presentare ricorso al Giudice di Pace.

Se si decide di non pagare senza fare ricorso al Giudice di Pace, la multa diverrà titolo esecutivo con conseguente emissione della relativa cartella di pagamento.

Invece in caso di ricorso al Giudice di Pace è possibile chiedere la sospensiva per essere esonerato temporaneamente dal pagamento della multa fino a quando non terminerà la causa.

Come pagare una multa per Covid-19

Se si intende pagare la multa il termine è di giorni 60 rispettivamente dalla contestazione immediata o dalla notifica a casa.

Tuttavia, per le multe violazioni contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 16.02. al 31.05 anno 2020, è possibile avere uno sconto del 30% qualora si decidesse di pagare la multa entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

Occorre evidenziare che alla luce delle attuali previsioni normative, il termine di 30 giorni di ui sopra, salvo ulteriori proroghe, incomincerà a decorrere dal 4 aprile 2020.

Non è possibile procedere al pagamento scontato per le infrazioni che prevedono le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida.

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