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Quali sono i benefici economici riservati agli invalidi civili?

Quali sono i benefici economici riservati agli invalidi civili?

benefici economici riservati agli invalidi

Quali sono i benefici economici riservati agli invalidi civili? Vediamoli assieme cercando di sottolineare le informazioni utili al loro ottenimento.

Benefici economici riservati agli invalidi

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

L’assegno mensile di assistenza è uno dei primi benefici economici riservati agli invalidi garantiti dallo Stato Italiano, istituito dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell’articolo precisava che l’assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).

Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L’innalzamento tuttavia è decorso dall’entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.

In Provincia Autonoma di Bolzano (Legge Provinciale 21 agosto 1978, n. 46, art. 3) le provvidenze agli invalidi civili parziali hanno la seguente denominazione: pensione per gli invalidi civili parziali e assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni: le due provvidenze hanno uguale importo e limite reddituale. Non è invece prevista l’erogazione, ai minori, dell’indennità di frequenza.

Condizioni:

  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; in Provincia di Bolzano questa provvidenza è concessa anche ai minori in alternativa all’indennità di frequenza;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.795,57;
  • non svolgere attività lavorativa (condizione non richiesta in Provincia Autonoma di Bolzano);
  • Si ricorda che l’iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche se l’attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7500 euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per lavoro autonomo (salvo maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso di superamento del limite di reddito previsto per l’assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all’assegno.
  • L’assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l’interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.

Importo 2014: Euro 279,19 per 13 mensilità.
Provincia Autonoma di Bolzano: Euro 430,84 per 13 mensilità.


Benefici economici riservati agli invalidi

PENSIONE DI INABILITA’

La pensione di inabilità è stata istituita dall’articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

Condizioni:

  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un’invalidità pari al 100%;
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.449,85

Importo 2014: Euro 279,19 per 13 mensilità.
Provincia Autonoma di Bolzano: Euro 430,84 per 13 mensilità.

La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
E’ incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.


Benefici economici riservati agli invalidi

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

  • viene erogata indipendentemente dall’età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un’invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
  • non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).In Provincia Autonoma di Bolzano questa incompatibilità non è prevista, ma le provvidenze economiche per invalidità civile possono essere liquidate direttamente all’istituto di ricovero, con consenso dell’interessato, a titolo di pagamento della retta.

Importo 2014: Euro 504,07 per 12 mensilità.

Provincia Autonoma di Bolzano: Euro 504,07 per 13 mensilità.

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L’indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall’invalido e dalla sua età
L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.
L’indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono inviare all’INPS una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.


Benefici economici riservati agli invalidi

INDENNITÀ DI FREQUENZA

L’indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289.

Condizioni:

  • fino ai diciotto anni di età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stati riconosciuti “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (L. 289/90) o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
  • frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
  • non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.408,95;

Importo 2014: Euro 279,19 mensili

L’indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 – 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l’indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l’asilo nido.
L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con l’indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.
L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.


Benefici economici riservati agli invalidi

PENSIONE PER CIECHI PARZIALI

La pensione è stata istituita dall’articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall’articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell’erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

  • è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
  • non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.449,85

Importo 2014: Euro 279,19 per 13 mensilità.
Provincia Autonoma di Bolzano: Euro 430,84 per 13 mensilità


Benefici economici riservati agli invalidi

INDENNITA’ SPECIALE PER CIECHI PARZIALI

L’indennità speciale fa parte dei benefici economici riservati agli invalidi ed è stata istituita dall’articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508.

L’indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall’età e dal reddito personale dell’interessato.

Condizioni:

  • è indipendente dall’età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
  • è indipendente dal reddito personale.

Importo 2014: Euro 200,04 per 12 mensilità.

Provincia Autonoma di Bolzano: Euro 196,78 mensili per 13 mensilità. Ai ciechi civili parziali  è riconosciuto anche un assegno integrativo pari a Euro 81,50.

Si evidenziano le seguenti compatibilità ed incompatibilità con altri benefici economici riservati agli invalidi:

  • L’erogazione dell’indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.
  • L’indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

Benefici economici riservati agli invalidi

PENSIONE PER SORDOMUTI

La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito l’assegno mensile di assistenza in favore dei sordomuti, è uno dei benefici economici riservati agli invalidi che hanno assunto la denominazione di “pensione” con l’articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. E’ concessa alla persona sordomuta e cioè il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell’erogazione della provvidenza, che l’interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

  • essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • non disporre di un reddito personale superiore a Euro 15.154,24;
  • essere stato riconosciuto sordomuto.

Importo 2014: Euro 279,19 per 13 mensilità.

Si evidenziano le seguenti compatibilità ed incompatibilità con altri benefici economici riservati agli invalidi:

  • E’ incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
  • Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Benefici economici riservati agli invalidi

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

L’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».

La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

L’indennità di comunicazione è stata istituita dall’articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n. 508. Criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiorenne o minorenne dagli 12 anni in poi, oppure minore di 12 anni e sono correlati al grado di ipoacusia accertata (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992).

Minore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore.
Maggiore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l’insorgenza dell’ipoacusia è precedente ai 12 anni

Condizioni:

  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);
  • indipendente dall’età;
  • indipendente dal reddito personale.

Importo 2014: Euro 251,22 per 12 mensilità.
Provincia Autonoma di Bolzano: Euro 251,22 per 13 mensilità.

Si evidenziano le seguenti compatibilità ed incompatibilità con altri benefici economici riservati agli invalidi:

  • L’erogazione dell’indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza (per i minori).
  • L’indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida.
  • L’indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
  • L’indennità di comunicazione è cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.
  • Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

benefici economici riservati agli invalidi

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