FACEBOOK TWITTER 081- 195 70 162 339 850 14 36

Il reato di diffamazione (anche via internet)

Il reato di diffamazione (anche via internet)

reato di diffamazione

Il reato di diffamazione, previsto dall’art. 595 c.p., è inserito nel capo relativo ai delitti contro l’onore e consiste nel fatto  di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente.

E’ necessaria la presenza di tre requisiti:

  • assenza dell’offeso: nel reato di diffamazione, infatti, l’offeso non deve essere in grado di percepire l’espressione oltraggiosa.
  • L’offesa deve riguardare l’altrui reputazione.
  • La comunicazione a più persone: e cioè la divulgazione ad almeno due persone del fatto offensivo; è necessario che le più persone percepiscano il fatto offensivo. Il delitto si consuma, appunto, con la percezione da parte delle due o più persone del fatto offensivo.

Dottrina e giurisprudenza ritengono pacificamente che la diffusione di notizie diffamatorie a mezzo internet integri, quanto meno, gli estremi del reato di cui all’art. 595 comma 3 c.p.

Ed infatti anche se l’agente immette il messaggio in rete, l’azione è, ovviamente, idonea a ledere i beni giuridici dell’onore e della reputazione.

Per quanto specificamente riguarda il reato di diffamazione, è infatti noto che esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee ( alla trasmissione ) e contestuali ( tra di loro ), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall’agente.

Inoltre nel caso  in cui l’agente crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi diretta ad un numero indeterminato di persone.

Ne deriva che la diffusione in internet di notizie oggettivamente lesive della reputazione integra una delle ipotesi aggravate di cui all’art. 595 c.p. (comma terzo che parla di offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità). Anche in questo caso la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale.

reato di diffamazione

IMPORTANTE: Qualora avessi bisogno di assistenza legale oppure di maggiori informazioni riguardo il reato di diffamazione puoi contattare la sede nazionale S.A.L.: 081-19570162 (Fisso) – 339 850 14 36 (Cellulare).

CONTATTACI SUBITO

Tel. Fisso

Cellulare

WhatsApp

E-Mail