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Sfratto per morosità: riprenditi il tuo immobile

Sfratto per morosità: riprenditi il tuo immobile

Sfratto per morosità: riprenditi il tuo immobile

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Sfratto per morosità: che cos’è?

Quando si parla dello sfratto per morosità, ci si riferisce ad un procedimento che permette al locatore di poter ritornare in possesso della propria abitazione. Questa richiesta nasce a causa di una morosità nel pagamento da parte degli affittuari.

Per poter agire contro l’inquilino inadempiente ed avviare un procedimento di sfratto per morosità occorre, essere in possesso di un contratto di locazione. Non a caso, l’art. 658, comma 1, del Codice di Procedura Civile stabilisce che “il locatore può intimare al conduttore lo sfratto, anche in caso di mancato pagamento del canone d’affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti”. Ma nulla potrà esser fatto se effettivamente non ci è un contratto d’affitto.

Procedura sfratto per morosità

Lo sfratto per morosità procedura prevede l’esistenza di due presupposti:

Come spiegato poc’anzi vi deve sussistere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo o commerciale. Se tale contratto non dovesse esserci, non sarà possibile intraprendere lo sfratto.

In secondo luogo vi deve essere realmente una morosità da parte degli inquilini causa di un mancato pagamento del canone d’affitto, la cui misura è prestabilita dall’art. 5 della l. n. 392/1978 “in una mensilità decorsi venti giorni dalla scadenza prevista”. Si riferisce ad un mancato pagamento nel termine previsto.

Ma non solo, anche degli oneri accessori, quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità dello stesso affitto. Questo criterio trova applicazione nel solo uso abitativo.

Lo sfratto per morosità, per locazione, può essere richiesto, secondo la Legge 431/1998 dopo un unico canone d’affitto non versato.

Iter sfratto per morosità

I soggetti legittimati alla richiesta di sfratto, sono le parti del rapporto di locazione, ovvero una parte attiva ed una passiva. La parte attiva è il locatore, la passiva è il conduttore. Quindi, la legittimazione alla procedura di sfratto  appartiene al locatore, ma tale legittimazione ad agire include anche l’erede o il legatario e il comproprietario del bene.

Ne consegue che il proprietario debba dimostrare che tale morosità esista e voglia mediare in qualche modo, attraverso una soluzione amichevole e poi, in caso di nessun riscontro positivo, procedere con lo sfratto per morosità.

L’iter dello sfratto per morosità prevede:

in primo luogo una lettera di diffida: il proprietario della casa dovrà inoltrare al conduttore una lettera di diffida, il cui testo verrà scritto da un avvocato, dove solleciterà il saldo dei canoni non pagati o di lasciare l’immobile.

Successivamente vi sarà l’intimazione di sfratto: se la raccomandata non sortisse l’effetto sperato, il locatore può notificare l’atto di intimazione di sfratto, apportando una citazione in udienza per la convalida.

Ultima fase, l’udienza in tribunale: qui l’affittuario moroso ha il diritto di opporsi alla convalida, spingendo al giudice la causa di tale morosità. Il tribunale si prenderà del tempo per analizzare la documentazione presentata. Il locatario può anche domandare al suddetto giudice il termine di grazia (il quale non supera i novanta giorni), entro cui si impegna a saldare il debito per evitare lo sfratto per morosità.

Laddove le procedure citate non sortisssero alcun effetto, il locatore potrà notificare un atto di precetto, dove dovrà ottenere risposta entro dieci giorni. Se ciò non accadesse, il locatore avrà il diritto di rientrare in possesso dell’abitazione con l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

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