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Trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti

Trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti

Riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti

Con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49”.

Nel corpo della motivazione la Corte precisa che “una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate riprende applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate”.

La “disapplicazione” nei processi delle norme dichiarate incostituzionali, attenendo a situazioni anteriori alla decisione della Corte, permette di postulare una sorta di retroattività degli effetti della pronuncia d’incostituzionalità. In questo caso, si tratta di una invalidità originaria delle norme oggetto della declaratoria di incostituzionalità: norme che la pronuncia della Corte costituzionale ha fatto venir meno ex tunc – con efficacia retroattiva – come se le norme annullate non fossero mai venute alla luce; ripristinando oltretutto in tale ambito la previgente disciplina, con la relativa distinzione giuridica e di pena tra droghe pesanti e leggere.

Tale effetto, a norma degli artt. 136 Cost. e 30, comma terzo, l. 11 marzo 1953, n. 87 si produce “dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, nella specie avvenuta il 5 marzo 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 11, 1ª Serie Speciale).

Regime sanzionatorio per le sostanze stupefacenti

È possibile, sin da ora, rilevare che l’intervento demolitorio della Corte ha reintrodotto un regime sanzionatorio maggiormente gravoso per le sostanze stupefacenti cosiddette “droghe pesanti” – la disposizione dichiarata incostituzionale prevede la pena detentiva da sei a vent’anni, oltre la pena pecuniaria da 26.000 a 260.000; la previsione sanzionatoria, reintrodotta per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, stabilisce la pena della reclusione da otto a vent’anni, oltre la multa da 25.822 a 258.228 euro, per le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I e III dell’art. 14.

Per inverso, la Corte ha anche reintrodotto un regime sanzionatorio più favorevole per le sostanze stupefacenti cosiddette “droghe leggere” – la previsione sanzionatoria, reintrodotta per effetto della sentenza della Corte costituzionale, stabilisce per le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV dell’art. 14 la pena della reclusione da due a sei anni, oltre la multa da 5.146 a 77.468 euro – il che impone l’attenta verifica della disciplina applicabile ai processi in corso.


Modifiche alle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope

Decreto Legge 20.03.2014 n° 36 , G.U. 20.05.2014

Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze stupefacenti attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate in cinque nuove tabelle.

Lo prevede il testo coordinato del Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con Legge 16 maggio 2014, n. 79 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2014, n. 115) recante “Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali”.

La declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza 12 febbraio 2014, n. 32) che ha interessato alcune norme della disciplina vigente in materia di sostanze stupefacenti ha determinato l’effetto di escludere dal novero delle sostanze sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute tutte quelle sottoposte a controllo in attuazione di convenzioni internazionali ed anche le nuove sostanze stupefacenti introdotte sulla base delle nuove acquisizioni scientifiche negli ultimi anni; si era creato quindi un vuoto normativo che il decreto colma con urgenza per garantire la tutela della salute dei pazienti e la certezza delle regole per tutti gli operatori sanitari coinvolti, garantendo, inoltre, la continuità e la funzionalità dell’assetto autorizzativo, distributivo e di dispensazione di medicinali consolidato sulla base della disciplina dichiarata illegittima, in un quadro di certezza giuridica rinnovato.

Il decreto prevede inoltre un intervento urgente sui farmaci da utilizzare “off label”. Con esso si intende semplificare le procedure per l’utilizzazione a carico del SSN di farmaci meno onerosi, aventi una efficacia terapeutica equivalente a quella di altri farmaci, più costoso, per cui vi è l’autorizzazione dell’AIFA. Per tale via potranno essere avviate anche d’ufficio le sperimentazioni su tali farmaci ogni qualvolta sussista un interesse pubblico al loro utilizzo. Ciò a tutela della salute dei pazienti e, nel contempo, della finanza pubblica.

Novità in materia di sostanze stupefacenti

Tra le principali novità in materia di sostanze stupefacenti troviamo:

  • sanzioni più basse per il cosiddetto spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità (reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da mille a 15mila euro);
  • inserimento tra le sostanze stupefacenti cosiddette droghe leggere di tutte le cannabis, senza distinzione tra indica, sativa, ruderalis o ibride;
  • inserimento di tutte le droghe sintetiche riconducibili per struttura chimica o effetti tossicologici al tetraidrocannabinolo (THC) – principale principio attivo della cannabis – nella tabella I sulle droghe pesanti;
  • possibilità per il giudice di applicare (al posto di detenzione e multa) la pena del lavoro di pubblica utilità (di durata equivalente alla condanna detentiva) nel caso di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti o altri reati minori commessi da un tossicodipendente.

sostanze stupefacenti

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