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Violazione obblighi di assistenza familiare

Violazione obblighi di assistenza familiare

Cosa si intende per violazione obblighi di assistenza familiare? Vediamolo partendo dalla definizione che ne da il codice penale.

Violazione obblighi di assistenza familiare – ART. 570 C.P.

I° Comma

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 1.032.

II° Comma

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

III° Comma

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

IV° Comma

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.”

Violazione obblighi di assistenza familiare – fattispecie descritte dall’art. 570 C.P.

Reato di violazione obblighi di assistenza familiare

Per individuare l’esistenza della condotta criminosa di cui all’art. 570 c.p. 1° comma occorre fare riferimento alla realizzazione dell’evento posto in essere dall’agente in ragione della sua sottrazione agli obblighi di assistenza relativi alla potestà genitoriale o alla qualità di coniuge.

Detto evento può alternativamente essere realizzato: o mediante l’abbandono del domicilio domestico, accompagnato dall’inosservanza degli obblighi di assistenza morale e materiale affinché si integri il reato, oppure, tenendo una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie.

Il “concetto di assistenza” non riguarda ogni condotta che possa turbare la serenità della famiglia ma è sottoposto di volta in volta all’attenta valutazione del Giudice il quale ai fini della decisione finale dovrà necessariamente far riferimento a quanto stabilito dal codice civile relativamente alla  “concreta ed adeguata” assistenza fisica, intellettuale, morale ed affettiva che il coniuge deve garantire all’altro.

Ma quali sono questi obblighi di assistenza?

Orbene, per quanto riguarda i figli tali obblighi sono indicati dall’art. 30, I° comma della Costituzione e nell’art. 147 cod. civ. ovvero obblighi di mantenimento, istruzione, cura, educazione.

In quanto invece ai coniugi bisogna far riferimento  all’art. 29, II° comma della Costituzione e all’art. 143, II° e III° comma cod. civ. che prevede gli obblighi di assistenza morale e materiale, di fedeltà, di coabitazione, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di contribuzione ai bisogni di essa.

Ciò significa che per la condotta serbata da una persona è nel caso in questione penalmente rilevante solo quando ha prodotto una oggettiva violazione degli obblighi summenzionati.

Il reato di violazione obblighi di assistenza familiare ha natura permanente. Ciò vuol dire che permane fin a quando la condotta di sottrazione agli obblighi si assistenza familiare cessa.

I soggetti passivi del reato sono il figlio o il coniuge.

I soggetti attivi invece possono essere i genitori o il coniuge.

Ma quali sono le modalità esecutive del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare?

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il solo abbandono del tetto coniugale non integra un reato penale a meno che non si accompagni alla sottrazione agli obblighi di assistenza nei confronti dei figli e del coniuge.

Pertanto, il coniuge che si allontana dall’abitazione familiare per una giusta causa interpersonale (ad esempio fatti che impediscono la convivenza) o in seguito alla la proposizione di una domanda di separazione personale, non commette reato.

Anche la condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie di cui al 1° comma dell’Art. 570 c.p. risulta punita solo quando abbia determinato la violazione obblighi di assistenza familiare inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale e alla qualità di coniuge.

Ad esempio è censurabile il comportamento del coniuge che più volte è risultato irrispettoso del consorte non fornendogli la idonea assistenza fisica, intellettuale, morale ed affettiva.

Il reato in esame richiede il dolo nella figura del dolo generico.

Il secondo comma dell’articolo 570 c.p. riguarda la malversazione o la dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge.

La fattispecie criminosa di cui al primo punto risulta essere del tutto svincolata da quella del secondo punto in quanto volta a tutelare i beni della prole minorenne e del coniuge ovvero il patrimonio che appartiene a tutti quei soggetti legati al soggetto attivo del reato da rapporti fiduciari.

Si può tranquillamente affermare che il reato spiegato si avvicina molto al reato di appropriazione indebita commesso dal genitore e/o coniuge attraverso le forme della malversazione o dilapidazione.

E tuttavia importante distinguere il caso in cui il regime patrimoniale sia quello della comunione dei beni o quello della separazione dei beni.

Infatti, nel caso di comunione dei beni, il reato di malversazione o dilapidazione si manifesta quando si tratta di atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro (art. 184 cod. civ.) oppure quando uno dei coniugi amministri anche per l’altro per effetto della lontananza o per effetto dell’impedimento di questo ultimo (art. 182 cod. civ.)

In caso di separazione invece si configura il reato solo in caso di mala gestione da parte del coniuge che però ha ricevuto regolare procura da parte dell’altro.

La terza ed ultima ipotesi di reato prevista dall’art. 570 c.p riguarda l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, o inabili al lavoro, agli ascendenti, nonché al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Violazione obblighi di assistenza familiare – condizioni

Affinché sussista il reato di violazione obblighi di assistenza familiare è assolutamente necessario che ricorrano due condizioni:

1. La disponibilità di risorse sufficienti da parte dell’obbligato;

2. Lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo.

Innanzitutto occorre fare una netta differenza tra la natura dei “mezzi di sussistenza” indicati dall’articolo in esame e quella dell’’assegno di mantenimento” per il coniuge più debole – piuttosto che per il figlio – o “dell’assegno divorzile”; questo perché il primo si riferisce alle elementari esigenze di vita del soggetto passivo mentre il secondo riguarda la valutazione e la comparazione delle condizioni sociali ed economiche dei coniugi.

Ma nello specifico che cosa intende per “mezzi di sussistenza”?

Orbene, si può affermare che i mezzi di sussistenza riguardano tutto ciò che risulta indispensabile per vivere quali: vitto, abitazione, medicine, vestiario, istruzione, libri, mezzi di trasporto, attività di vacanza, ludiche e svago.

In precedenza abbiamo osservato che per la configurabilità del reato sono necessarie due condizioni ovvero le disponibilità economiche della persona obbligata e lo stato di reale bisogno del soggetto passivo.

Quanto alle condizioni economiche dell’obbligato è necessario far luce sulla concreta possibilità di quest’ultimo a prestare i mezzi di sussistenza.

A tal riguardo è utile ricordare che affinché il soggetto obbligato non sia perseguibile penalmente non è sufficiente rappresentare uno stato di disoccupazione oppure una semplice difficoltà economica, ma è necessario provare una incapacità economica assoluta, ovvero una persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità economica così importante da giustificare il mancato versamento dei mezzi di sussistenza.

Ciò significa che il soggetto deve adoperarsi per reperire una attività lavorativa. Infatti anche la negligenza nel trovare una nuova occupazione o nel rifiutare mansioni lavorative inferiori rispetto alla proprie competenze, oppure, rifiutare una occupazione all’estero o in un luogo diverso dalla propria residenza, non esclude la responsabilità penale dell’obbligato che non assicura i mezzi di sussistenza.

Ma cosa accade se la persona obbligata a garantire i mezzi di sussistenza lo fa in maniera parziale?

In tal caso, il soggetto obbligato deve provare da un lato una condizione economica che non gli permette l’esatto adempimento e dall’altro lato la congruità della somma parziale versata rapportata a quanto lo stesso percepisce.

Seconda importantissima condizione è data dallo stato di bisogno dell’avente diritto.

A tal riguardo occorre far notare che se l’avente diritto è il figlio minore lo stato di bisogno è presunto mentre se il soggetto passivo è l’ascendente, il coniuge o l’inabile al lavoro è necessario che iil Giudice accerti con estrema attenzione il suo effettivo stato di bisogno.

Quanto all’elemento soggettivo la legge richiede il dolo generico ovvero la cosciente volontà di sottrarsi in maniera ingiustificata all’obbligo di assistenza familiare.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si protrae ininterrottamente per tutto il tempo in cui l’obbligato abbia omesso la somministrazione; a tal ultimo riguardo è importante precisare che non hanno rilievo adempimenti irrisori o saltuari.

La violazione obblighi di assistenza familiare si consuma nel luogo in cui la prestazione si sarebbe dovuta realizzare.

Quando sussiste una difformità tra residenza anagrafica e quella effettiva dell’avente diritto, il reato si ritiene realizzato nel luogo in cui risiedevano o dimoravano stabilmente le persone alle quali si sarebbe dovuta prestare l’assistenza.

Il reato di violazione obblighi di assistenza familiare è perseguibile per querela della persona offesa a meno che non si tratti delle ipotesi di cui al comma II, n. 1, per il fatto commesso nei confronti di minori, che viceversa rimane perseguibile d’ufficio.

Il termine per proporre la querela è di tre mesi.

violazione obblighi di assistenza familiare

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