| Riconoscimento mansioni superiori |
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RICONOSCIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI
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L’art. 2013 del codice civile sancisce il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.
Tuttavia, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, dopo un periodo fissato dai contratti colletivi e comunque non superiore a 3 mesi. Ogni disposizione contraria è nulla ed ancora si rappresenta che il diritto del dipendente, assegnato per oltre 3 mesi a compiti superiori, non viene meno per il fatto che il datore di lavoro sia tenuto, in base a norme regolamentari o convenzionali, a bandire un concorso per la copertura dei posti vacanti ovvero che il contratto prevede, per l’acquisizione della qualifica rivendicata, un accertamento professionale.
Molto importante è infine evidenziare che ai fini dell’insorgenza del diritto all’assegnazione definitiva alle mansioni superiori, il periodo di espletamento delle suddette mansioni può anche non essere continuo ma cosituito dalla somma di distinti periodi più brevi di 3 mesi, sempre se risultasse evidente l’intento fraudolento del datore di lavoro volto ad impedire la maturazione del diritto alla promozione. |
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