Assegno unico: a chi spetta in caso di separazione coniugale

Assegno unico: a chi spetta in caso di separazione coniugale?
In caso di separazione, l’Assegno Unico può essere diviso al 50% tra i genitori oppure corrisposto interamente a uno di loro. Se manca un accordo, il giudice può attribuirlo al genitore presso il quale i figli vivono prevalentemente, anche quando l’affidamento è condiviso.
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Cosa prevede la legge sull’Assegno Unico ai genitori separati
La norma di riferimento è l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. Per i genitori separati, il principio generale è la ripartizione dell’Assegno Unico in pari misura. Il pagamento al 100% a uno solo dei genitori è però possibile quando esiste un accordo scritto, un affidamento esclusivo o un provvedimento del giudice.
In concreto, puoi trovarti in una di queste situazioni:
- divisione al 50%: ciascun genitore riceve la propria quota dall’INPS;
- accordo per il pagamento integrale: il 100% viene accreditato a un solo genitore;
- affidamento esclusivo: di regola, l’intero importo spetta al genitore affidatario;
- affidamento condiviso con conflitto: il giudice può stabilire il 50% ciascuno oppure attribuire tutto al genitore collocatario.
L’INPS ammette espressamente che i genitori separati o divorziati possano scegliere, di comune accordo, tra pagamento al 50% e pagamento integrale a uno solo di loro.
Con affidamento condiviso l’Assegno Unico va sempre diviso a metà?
No. L’affidamento condiviso non comporta automaticamente la divisione dell’Assegno Unico al 50%.
L’affidamento condiviso riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale. Non significa necessariamente che i figli trascorrano lo stesso tempo con entrambi i genitori o che le spese quotidiane siano sostenute in misura identica.
Cosa ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 4672/2025
Con l’ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima l’attribuzione integrale dell’Assegno Unico al genitore collocatario, cioè al genitore con il quale il figlio vive prevalentemente, anche in presenza di affidamento condiviso.
Secondo la Corte, il genitore collocatario affronta normalmente le esigenze immediate e quotidiane del figlio. L’importo ricevuto deve però essere utilizzato esclusivamente nell’interesse della prole, come una somma sottoposta a uno specifico vincolo di destinazione.
Il principio confermato dall’ordinanza n. 16632/2026
L’orientamento è stato ribadito dalla Cassazione, ordinanza n. 16632 del 27 maggio 2026.
La Corte ha chiarito che l’art. 6 del D.Lgs. n. 230/2021 disciplina principalmente il rapporto tra i genitori e l’INPS, ma non limita il potere del giudice. Quest’ultimo può attribuire l’intero beneficio al genitore collocatario quando tale soluzione risponde meglio alle esigenze concrete dei figli.
L’Assegno Unico spetta automaticamente al genitore collocatario?
No. Le ordinanze della Cassazione riconoscono un potere di valutazione del giudice, non un automatismo valido per tutte le separazioni.
Il giudice può considerare:
- i tempi effettivi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
- chi sostiene abitualmente le spese ordinarie;
- le condizioni economiche dei genitori;
- l’importo dell’assegno di mantenimento;
- le esigenze concrete dei figli.
Anche in presenza di collocamento prevalente, il pagamento può rimanere diviso al 50% quando i tempi di permanenza e gli oneri sostenuti dai genitori giustificano una ripartizione paritaria.
Tabella: a chi spetta l’Assegno Unico dopo la separazione
| Situazione | Ripartizione possibile | Condizione necessaria |
|---|---|---|
| Affidamento condiviso con accordo | 50% a ciascun genitore | Comunicazione dei dati di pagamento all’INPS |
| Accordo per il pagamento integrale | 100% a un genitore | Accordo tra le parti |
| Affidamento condiviso senza accordo | 50% ciascuno oppure 100% al collocatario | Eventuale decisione del giudice |
| Affidamento esclusivo | Di regola 100% all’affidatario | Salvo diverso accordo o provvedimento |
| Provvedimento che individua il beneficiario | Percentuale stabilita dal giudice | Presentazione del provvedimento all’INPS |
Assegno Unico e assegno di mantenimento sono la stessa cosa?
No. Sono due prestazioni diverse.
L’Assegno Unico è un beneficio assistenziale pubblico erogato dall’INPS. L’assegno di mantenimento è invece il contributo che un genitore deve versare per soddisfare le esigenze dei figli, in proporzione alle proprie risorse e secondo i criteri dell’art. 337-ter del Codice civile.
Il pagamento integrale dell’Assegno Unico a un genitore non elimina automaticamente l’obbligo di mantenimento dell’altro. Il giudice può però considerare l’importo dell’AUU nel definire l’equilibrio economico complessivo, evitando duplicazioni o risultati sproporzionati.
Cosa indicare nell’accordo o nel ricorso per separazione
Per evitare contestazioni, è opportuno precisare:
- chi presenterà o aggiornerà la domanda all’INPS;
- se l’importo sarà pagato al 50% o al 100%;
- gli IBAN sui quali effettuare gli accrediti;
- il rapporto tra Assegno Unico e mantenimento;
- la data dalla quale decorrerà la nuova ripartizione.
Una clausola generica può provocare ritardi, modifiche unilaterali della domanda e ulteriori controversie.
FAQ sull’Assegno Unico in caso di separazione
1. L’Assegno Unico spetta automaticamente alla madre?
No. Il sesso del genitore non conta. Sono rilevanti l’accordo, il tipo di affidamento, il collocamento dei figli e l’eventuale decisione del giudice.
2. Con l’affidamento condiviso spetta sempre il 50% a ciascun genitore?
No. È possibile la divisione al 50%, ma il giudice può attribuire il 100% al genitore collocatario nell’interesse dei figli.
3. Il genitore non collocatario può chiedere la propria metà all’INPS?
Può chiedere la ripartizione secondo le procedure INPS. Tuttavia, deve essere rispettato un eventuale provvedimento giudiziale che attribuisce il 100% all’altro genitore.
4. Chi riceve tutto l’Assegno Unico deve rendere conto delle spese?
La somma deve essere utilizzata nell’esclusivo interesse dei figli. In caso di contestazioni, l’altro genitore può chiedere chiarimenti e rivolgersi al giudice.
5. L’Assegno Unico riduce automaticamente il mantenimento?
No. Non esiste una riduzione automatica. L’importo del mantenimento può essere modificato soltanto mediante accordo formalizzato o provvedimento del giudice.



